COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MONTEROTONDO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ARTISTICO MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 01.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MONTEROTONDO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ARTISTICO MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 01.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il reclamo proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 68 del 01.12.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per otto gare effettive al calciatore Mario Artistico; Ascoltati il Presidente del Monterotondo Calcio ed il calciatore Mario Artistico; Rilevato che la squalifica è stata irrogata con la seguente motivazione:”Espulso per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l’Arbitro e lo spingeva con entrambe le mani al petto facendolo indietreggiare. Nella circostanza gli rivolgeva frasi offensive. Era necessario l’intervento del capitano della squadra per farlo allontanare. La gara restava momentaneamente sospesa per circa due minuti nel corso dei quali il medesimo rivolgeva ininterrottamente a calciatori avversari espressioni offensive e gravemente minacciose”. Preso atto che tale motivazione riporta analiticamente i contenuti del rapporto redatto dall’arbitro; Considerato, però, che l’arbitro, nel supplemento di rapporto inviato a questa Commissione in data odierna, ha fornito una nuova versione del fatto in parte assolutamente contrastante con quella riportata in origine nel rapporto (il calciatore non avrebbe spinto l’arbitro con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare ma si sarebbe limitato ad appoggiare parte della sua mano sull’arbitro per attirare la sua attenzione); Ritenuto che il ripensamento dell’arbitro non può che lasciare perplessa questa Commissione che ritiene di dover riconsiderare nel suo complesso il comportamento tenuto dal calciatore Mario Artistico; Valutato che al calciatore possono essere esclusivamente ascritte le espressioni offensive rivolte nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente e le espressioni offensive e minacciose rivolte nei confronti dei calciatori avversari; Considerato che la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in relazione a quanto effettivamente accaduto appare eccessiva e deve dunque essere ridotta, P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Mario Artistico da otto a quattro gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it