COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPITELLI YURI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 E LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPITELLI YURI (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo della U.S. Ladispoli avverso la sanzione della squalifica del campo per
due gare, di irrogazione di ammenda di € 2.500,00, di squalifica per tre gare del
calciatore Campitelli Yuri;
considerato che la reclamante ha assunto che al termine della gara il comportamento
dei propri sostenitori non sarebbe stato conforme a quello descritto dall’arbitro nel
supplemento di referto e che il calciatore Campitelli Yuri espulso dal campo, non aveva
colpito con un calcio la bandierina d’angolo;
considerato altresì che, dal referto dell’arbitro, risulta che al termine della gara circa
sette tifosi locali circondavano l’autovettura degli ufficiali di gara, nei confronti dei quali
pronunciavano espressioni offensive, reiterando tale comportamento ed inducendo gli
stessi a cambiare percorso e a commettere infrazioni al codice della strada, nel
tentativo, riuscito, di guadagnare l’imbocco dell’autostrada senza incontrare altri
problemi;
considerato che il calciatore Campitelli Yuri, dopo l’espulsione, insultava l’assistente
arbitrale e, nell’abbandonate il campo, dava un calcio alla bandierina d’angolo,
facendola cadere e ritardando la ripresa del gioco;
ritenuto che il referto è fonte di prova privilegiata e che il reclamo non ha introdotto
elementi sufficienti per ricondurre le sanzioni entro limiti di minore entità;
ritenuto che la sanzione irrogata è congrua in riferimento alla gravità dei fatti accaduti,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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