COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2004 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL – BORGOSESIA CALCIO S.R.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2004 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL - BORGOSESIA CALCIO S.R. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 68 dell'1122004; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Borgosesia Calcio e con il quale si deduce che la società Armando Picchi, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, avrebbe impiegato due calciatori fuoriquota nati nell'anno 1984, un calciatore fuoriquota nato nell'anno 1986, ed un fuoriquota nato nell'anno 1987 venendo con ciò a mancare un calciatore Juniores nato nel 1985 ed invocandosi, per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - ritenuto che dal rapporto di gara si evince che la società Armando Picchi ha schierato inizialmente in campo i sotto elencati calciatori fuoriquota: 1) Tacchetto Juri (86) 2) Morrone Fabio (84) 3) Degli Esposti Dario (84) 4) Frediani Diego (85) 5) Costagli Diego (85); - considerato che la società Armando Picchi provvedeva nell'arco della gara alle seguenti sostituzioni: 1) Zappia Lorenzo (84) in sostituzione di Morrone Fabio al 1° del secondo tempo; 2) Senzatore Giacomo n° 17 (87) in sostituzione di Frediani Diego al 15° del secondo tempo; 3) Selmi Nicola (82) in sostituzione di Costagli Diego al 28° del secondo tempo; - rilevato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Armando Picchi è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara 4 calciatori giovani così distribuiti in relazione alle seguenti fasce di età; 1) uno nato dall'1184 in poi; 2) due nati dall'1185 in poi; 3) uno nato dall'1186 in poi; stante la mancata utilizzazione a decorrere al 28° del secondo tempo di un calciatore giovane nato dall'1185; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 ai sensi del C.U. n° 1 dell'172004 del Comitato Interregionale e dell'art.12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Armando Picchi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 quale punteggio più favorevole rispetto a quello conseguito sul campo; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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