COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APREA GENNARO (Presidente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 820/110pf/EF/ma del 18.11.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APREA
GENNARO (Presidente A.C. Città di Lecco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 820/110pf/EF/ma del 18.11.2004).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Gennaro Aprea, nella sua
qualità di Presidente della Società A.C. Città di Lecco per violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e della stessa Società A.C.
Città di Lecco a titolo di responsabilità diretta, a norma dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.;
sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso come in atti;
osserva quanto segue.
Emerge dal supplemento di referto del Commissario di campo, designato per la gara
Città di Lecco-Solbiatese del 12.09.2004, che il Presidente della Società Città di Lecco,
prima dell’inizio della gara, ha tenuto un comportamento sicuramente scorretto, in
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rivolgendosi al Commissario di
campo con le seguenti espressioni:”Cosa volete a casa mia? Lei sta facendo uno
spettacolo! Sono stufo!” …”Ah è della Lega eh? Tanto meglio! Io a casa mia faccio
entrare chi voglio! Piuttosto vada via lei, se ne vada in tribuna e non si faccia vedere
più!…”.
I fatti integrano le violazioni contestate all’Aprea e sono tali da meritare la sanzione di
mesi 4 di inibizione, proposta dalla Procura Federale. Consegue a carico della Società
Città di Lecco la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., con
l’irrogazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda, che appare la più equa
P.Q.M.
Dichiara la responsabilità di Gennaro Aprea, Presidente della Società Città di Lecco e
della stessa Società rispettivamente per la violazione degli artt 1 comma 1 e 2 comma 4
del C.G.S. ed applica a Gennaro Aprea la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed
alla Società Città di Lecco la sanzione di € 1.000,00 (mille) di ammenda.
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