LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.138/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 6/12/2004 GARA FROSINONEVITTORIA DEL 5 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.138/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.500,00 EURO (C.U. N.116/C DEL 6/12/2004 GARA FROSINONEVITTORIA DEL 5 DICEMBRE 2004). Contro la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe ha proposto reclamo la società Frosinone Calcio S.r.l. per richiedere la riduzione della sanzione. La richiesta viene motivata con l'errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo e dalla comparazione con sanzioni di più lieve entità in precedenza inflitte ad altre società per analoghe violazioni regolamentari. Dalla approfondita disamina degli atti ufficiali (referti arbitrali e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini) e dalla attenta valutazione delle tesi difensive, la Commissione ha tratto la conclusione che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta dalla quantificazione di più violazioni regolamentari da parte di tifosi del Frosinone, ed in particolare: - ripetuti insulti verso un calciatore avversario, espressivi di discriminazione razziale; - esplosione di petardi e bombe carta; - ripetuti insulti e sputi verso un collaboratore arbitrale. Se da un lato le argomentazioni difensive appaiono plausibili per quanto riguarda gli insulti espressivi di discriminazione razziale (gli stessi sono certamente insulti ma non si comprende dove si rilevi la presunta qualificazione), ingiustificate invece appaiono le doglianze riferite al lancio ed all'esplosione di petardi e bombe carta, mentre dall'altro lato il reclamo omette di considerare l'episodio più grave ovvero i ripetuti insulti e sputi verso un collaboratore arbitrale, che certamente ha pesato in misura considerevole nella quantificazione dell'ammenda. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata, anche in comparazione con precedenti giudicati. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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