LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE LUIGI MOLINO (F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA BENEVENTO-RIMINI DEL 12 DICEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE LUIGI MOLINO (F.C. SPORTING BENEVENTO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL
14/12/2004 GARA BENEVENTO-RIMINI DEL 12 DICEMBRE 2004).
Squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo”per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo”, il calciatore Luigi Molino del
Benevento ha proposto reclamo per ottenere la riduzione della squalifica. A
sostegno del gravame ha dedotto che non avrebbe commesso atto di violenza
in danno del suo avversario, ma si sarebbe limitato a dargli una spinta, sia
pure energica, per allontanarlo e riprendere rapidamente il gioco per tentare la
vittoria con la propria squadra.
All’esito dell’odierna riunione, si ritiene che il reclamo debba essere
accolto, in quanto appare fondato l’assunto di sussumere la fattispecie nel
genus della “condotta scorretta”, evidenziata da un lato dall’assenza di ogni
conseguenza fisica nel calciatore colpito, circostanza che conflitta il concetto
di violenza, e dall’altro dalla particolare natura del gesto compiuto, apparendo
lo stesso quanto meno equivoco in punto di volontà di ledere.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra esposte, la
squalifica irrogata al calciatore Molino va ridotta ad un solo turno.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica ad una gara effettiva al
calciatore Luigi Molino (F.C. Sporting Benevento S.r.l.).
La tassa non va addebitata.
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