LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE DENIS ZANARDO (A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA LEGNANO-OLBIA DEL 12 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE DENIS ZANARDO (A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA LEGNANO-OLBIA DEL 12 DICEMBRE 2004). Squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo”per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara (r.A.A.)”, il calciatore Denis Zanardo del Legnano ha proposto reclamo al fine di ottenere la riduzione della squalifica. Ha dedotto a sostegno del gravame che il collaboratore dell’arbitro, reiteratamente insultato dai calciatori legnanesi, avrebbe ingiustamente individuato i responsabili nella sua persona e in quella del suo compagno Fiorenzo D’Ainzara, sanzionato peraltro con un solo turno di squalifica. All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo debba essere respinto. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale emerge che al termine della partita il calciatore Zanardo ha rivolto all’ufficiale di gara la frase: “non hai visto un fuorigioco di dieci metri, vergognati, ci hai rubato la vittoria”, mentre il calciatore D’Ainzara ha detto “era fuorigioco netto, come farai ad andare a letto tranquillo stasera”. Alla stregua di tali risultanze, pare alla Commissione che non possa dubitarsi dell’offensività del comportamento tenuto dallo Zanardo, per cui non può essere ridotta la squalifica per due gare irrogata dal primo giudice, il quale di contro, ha giustamente punito con un solo turno il D’Ainzara ritenendo soltanto irriguardosa la di lui condotta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dal calciatore Denis Zanardo (A.C. Legnano S.r.l.). La tassa va addebitata.
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