LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI MASSIMO MACELLONI E LUCA MAGNANI (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA CASTELNUOVO G.-SAN MARINO DEL 19 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI MASSIMO MACELLONI E LUCA MAGNANI (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA CASTELNUOVO G.-SAN MARINO DEL 19 DICEMBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore del Castelnuovo Garfagnana Massimo Macelloni “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”, nonché la squalifica per due gare al calciatore Luca Magnani della stessa società “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Castelnuovo Garfagnana, chiedendo in principalità la revoca delle squalifiche e in ipotesi la riduzione delle stesse. Quanto al Magnani ha dedotto che lo stesso, impegnato a riprendere il pallone uscito dalla linea laterale sarebbe stato ostacolato e fatto cadere a scopo ostruzionistico da due avversari e che nel rialzarsi con prontezza avrebbe urtato uno dei due senza intenti lesivi. Quanto al Macelloni ha sostenuto che lo stesso, ripetutamente strattonato e cinturato all’interno dell’area di rigore, nell’atto di liberarsi avrebbe allargato le braccia colpendo accidentalmente con la mano un avversario senza alcuna violenza. All’esito dell’odierna riunione, partitamente si osserva: A) La versione prospettata dalla società per quel che concerne la posizione del Magnani è decisamente smentita dalle risultanze ufficiali: dal referto di gara dell’arbitro emerge che il calciatore, essendo il pallone uscito dalla linea laterale, ha prima spintonato l’antagonista facendolo cadere e lo ha poi colpito con un calcio all’altezza della caviglia. La dinamica del fatto esclude che si sia trattato di un contatto accidentale e prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell’addebitato atto di violenza che, in sintonia con il consueto parametro, va sanzionato con la squalifica per due gare irrogata dal Giudice Sportivo. B) Diversa è la posizione del Macelloni. Dal referto arbitrale e dal supplemento richiesto in questa sede emerge che il Macelloni, dopo l’esecuzione di un calcio di punizione indirizzato verso l’area di rigore, per assumere posizione ed impossessarsi del pallone ha allargato le braccia attingendo l’avversario. In tale situazione probatoria, trattandosi di atto di violenza in azione di gioco, la squalifica inflitta al Macelloni deve essere ridotta ad una gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una gara effettiva la squalifica irrogata al calciatore Massimo Macelloni (U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) e confermando nel resto l’impugnata delibera. La tassa non va addebitata.
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