LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI MASSIMO MACELLONI E LUCA MAGNANI (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA CASTELNUOVO G.-SAN MARINO DEL 19 DICEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI MASSIMO
MACELLONI E LUCA MAGNANI (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA
CASTELNUOVO G.-SAN MARINO DEL 19 DICEMBRE 2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore del Castelnuovo Garfagnana Massimo
Macelloni “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a
distanza di gioco”, nonché la squalifica per due gare al calciatore Luca
Magnani della stessa società “per atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Castelnuovo
Garfagnana, chiedendo in principalità la revoca delle squalifiche e in ipotesi la
riduzione delle stesse. Quanto al Magnani ha dedotto che lo stesso,
impegnato a riprendere il pallone uscito dalla linea laterale sarebbe stato
ostacolato e fatto cadere a scopo ostruzionistico da due avversari e che nel
rialzarsi con prontezza avrebbe urtato uno dei due senza intenti lesivi. Quanto
al Macelloni ha sostenuto che lo stesso, ripetutamente strattonato e cinturato
all’interno dell’area di rigore, nell’atto di liberarsi avrebbe allargato le braccia
colpendo accidentalmente con la mano un avversario senza alcuna violenza.
All’esito dell’odierna riunione, partitamente si osserva:
A) La versione prospettata dalla società per quel che concerne la posizione
del Magnani è decisamente smentita dalle risultanze ufficiali: dal referto di
gara dell’arbitro emerge che il calciatore, essendo il pallone uscito dalla linea
laterale, ha prima spintonato l’antagonista facendolo cadere e lo ha poi colpito
con un calcio all’altezza della caviglia. La dinamica del fatto esclude che si sia
trattato di un contatto accidentale e prova, al di là di ogni ragionevole dubbio,
la sussistenza dell’addebitato atto di violenza che, in sintonia con il consueto
parametro, va sanzionato con la squalifica per due gare irrogata dal Giudice
Sportivo.
B) Diversa è la posizione del Macelloni. Dal referto arbitrale e dal
supplemento richiesto in questa sede emerge che il Macelloni, dopo
l’esecuzione di un calcio di punizione indirizzato verso l’area di rigore, per
assumere posizione ed impossessarsi del pallone ha allargato le braccia
attingendo l’avversario. In tale situazione probatoria, trattandosi di atto di
violenza in azione di gioco, la squalifica inflitta al Macelloni deve essere
ridotta ad una gara.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una gara effettiva la
squalifica irrogata al calciatore Massimo Macelloni (U.S. Castelnuovo
Garfagnana S.r.l.) e confermando nel resto l’impugnata delibera.
La tassa non va addebitata.
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