LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 250,00 EURO (C.U. N.129/C DEL 15/12/2004 GARA NOCERINA-CAVESE DEL 14 DICEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
250,00 EURO (C.U. N.129/C DEL 15/12/2004 GARA NOCERINA-CAVESE
DEL 14 DICEMBRE 2004).
Con fax datato 16.12.2004 la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha preannunciato
reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha
irrogata l’ammenda di 250,00 euro “per lancio di alcune bottigliette semipiene in
plastica, senza colpire, ad opera di propri sostenitori in campo avverso”.
Successivamente la suddetta società non ha dato corso, nei termini, al
preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art.29 commi 5° e 8° del
Codice di Giustizia Sportiva , la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
inammissibile il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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