LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANCARLO FERRARA; AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI DAVIDE CAMPOFRANCO, ERMANNO FUMAGALLI; AVVERSO AMMENDA 200,00 EURO (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA POTENZA-MELFI DEL 12 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANCARLO FERRARA; AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI DAVIDE CAMPOFRANCO, ERMANNO FUMAGALLI; AVVERSO AMMENDA 200,00 EURO (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA POTENZA-MELFI DEL 12 DICEMBRE 2004). Esaminati gli atti ufficiali della gara Potenza-Melfi disputata il 12.12.2004 e conclusa con il risultato di 1 a 0, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Giancarlo Ferrara del Melfi “perché al termine della gara, sebbene trattenuto da altre persone, colpiva con due calci e un pugno un addetto locale dei servizi sanitari”; ha irrogato, altresì, due giornate di squalifica al calciatore Davide Campofranco della medesima società “perché al termine della gara tentava ripetutamente di colpire un addetto della società locale, raggiungendolo con un solo pugno ad una spalla”; ha inflitto, inoltre, due giornate di squalifica al calciatore Ermanno Fumagalli, sempre del Melfi, “perché al termine della partita, dopo essersi spogliato della maglia, correva verso gli addetti della società tentando di aggredirli e spingendo violentemente uno di questi”; ha inflitto, da ultimo, alla società Melfi l’ammenda di 200,00 euro “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano un fumogeno senza colpire”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Melfi al fine di ottenere la congrua riduzione di tutte le sanzioni. Ha premesso a sostegno del gravame che gli episodi dai quali sono derivate le sanzioni sarebbero stati causati dalla presenza di estranei nel piazzale antistante gli spogliatoi, situazione addebitabile alla società potentina: quanto alla squalifica del calciatore Ferrara ha sostenuto che lo stesso sarebbe stato vittima di una aggressione verbale posta in essere da alcuni volontari della Croce Rossa ed avrebbe reagito senza peraltro causare danni fisici; quanto alla squalifica del calciatore Campofranco, ha sostenuto analogamente che lo stesso avrebbe colpito una persona indebitamente presente davanti agli spogliatoi senza, peraltro, causargli alcun danno fisico; quanto al calciatore Fumagalli, ha dedotto che lo stesso avrebbe soltanto tentato di aggredire, senza riuscirvi, una delle persone abusivamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi; quanto alla ammenda inflittale, ha sostenuto infine che la stessa sarebbe eccessiva, in quanto la propria tifoseria durante tutta la gara avrebbe solo lanciato un fumogeno, senza produrre alcun danno o fastidio ai protagonisti. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto solo in parte. Esaminando la posizione dei singoli calciatori, non può non rilevarsi come quella del Ferrara sia indubbiamente quella più grave. All’origine dell’episodio che lo riguarda sta l’inopinato gesto da lui compiuto di colpire la carrozzeria della autoambulanza, che ha provocato la reazione verbale dei volontari della Croce Rossa, uno dei quali è stato poi colpito dal calciatore con due calci e un pugno. Per tale comportamento la squalifica irrogata dal primo giudice appare congrua e deve essere confermata. Di minor gravità appare il comportamento del Campofranco il quale ha tentato reiteratamente di aggredire un addetto alla sicurezza interna dello stadio, regolarmente autorizzato a sostare nel recinto di gioco, riuscendo in una occasione a colpirlo con un pugno sulla spalla, senza peraltro provocargli alcun danno fisico: il compimento da parte del suddetto di un inequivoco atto di violenza giustifica la squalifica per due gare irrogata dal Giudice Sportivo, sanzione che deve essere confermata. Anche la condotta del Fumagalli appare meno grave di quella del Ferrara: il Fumagalli ha tentato ripetutamente di aggredire alcune persone, riuscendo solo a spingerne una con un gesto veemente, per cui non si può escludere che sussista l’atto di violenza,Orbene, la squalifica per due turni non eccede i limiti di un’equa sanzione. Di contro, l’ammenda inflitta alla società Melfi appare eccessiva in relazione all’entità del fatto, emergendo dagli atti che nel corso di tutta la gara i tifosi melfitani hanno solo scagliato nel campo per destinazione un fumogeno, senza cagionare danno o fastidio ai protagonisti dell’incontro: per tale comportamento, oggettivamente attribuibile alla società, l’ammenda può essere ridotta da 200,00 euro a 100,00 euro, avuto anche riguardo al fatto che trattasi di intemperanza compiuta in campo avverso, ove la possibilità di controllo e di prevenzione da parte della dirigenza societaria sono pressoché nulle. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società A.S. Melfi S.p.a. riducendo l’ammenda a 100,00 euro e confermando nel resto l’impugnata delibera. La tassa non va addebitata.
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