LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 29/TB del 22/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA TERAMO – CASTEL DI SANGRO DEL 13 NOVEMBRE 2004 (Com. Uff. n. 13 TB del 17.11.2004)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 29/TB del 22/12/2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
GARA TERAMO – CASTEL DI SANGRO DEL 13 NOVEMBRE 2004 (Com. Uff. n. 13
TB del 17.11.2004)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali;
o s s e r v a
- Risulta dal rapporto arbitrale che al 22’ del primo tempo di gara un calciatore della
società Castel di Sangro cadeva in terra colpendo violentemente il capo, lo stesso,
subito soccorso e nel mentre la gara veniva sospesa presentava stato di evidente
incoscienza e perdita di sangue dalle orecchie.
- La evidente gravità del caso gravità del caso induceva la chiamata al presidio
sanitario ed il conseguente ricovero in ospedale dell’infortunato.
- Riferisce l’arbitro che a questo punto i dirigenti delle due società in considerazione del
generalizzato stato di turbamento che aveva colto tutti gli atleti si dichiaravano
intenzionati a sospendere la gara.
- L’arbitro aderiva alla concorde richiesta di sospensione e rinvio dell’incontro.
- Tanto premesso ritiene questo Giudice Sportivo, che con diretto riferimento
all’evidente gravità dell’infortunio occorso ad un calciatore sia stato possibile al
direttore di gara valutarne le conseguenze e constatare che non ricorrevano
oggettivamente le ordinarie condizioni psico - agonistiche di cui gli atleti devono
rispondere per affrontare la gara.
- Per conseguenza egli riteneva congruo e motivato la decisione e la richiesta delle
società interrompendo la gara nella prospettiva del suo recupero.
- Alla luce di quanto fin qui descritto e correttamente valutata la situazione verificatesi,
tale da non giustificare una deliberazione che avrebbe altrimenti comportato
conseguenze negative sotto il profilo del risultato per entrambe le società.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di rimettere gli atti alla Lega per il recupero della gara Teramo – Castel di Sangro.
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