LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DI CHIARA, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO E DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI STEFANO DI CHIARA, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO
E DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- al sig. Stefano Di Chiara, allenatore della società A.C. Legnano la violazione
di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere rivolto, al
termine della gara Legnano-Pro Vercelli del 10 ottobre 2004, un gesto
inurbano suscettibile di scatenare la reazione dei tifosi;
- alla società A.C. Legnano S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di
cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito
contestato al proprio tesserato.
Gli incolpati non hanno presentato scritti defensionali né hanno chiesto
di essere ascoltati.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini ha motivamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei
deferiti e di conseguenza rispettivamente comminarsi loro le sanzioni di cui in
appresso: al sig. Di Chiara, 1 giornata di inibizione ed alla società A.C.
Legnano S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro.
Questa Commissione, esaminati gli atti, rileva che dai documenti
ufficiali, fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva,
emerge con certezza, sia la comunque non smentita colpevolezza del
tesserato in ordine a quanto gli viene contestato, sia la conseguente
responsabilità oggettiva della società di appartenenza dello stesso.
Ciò posto, ritenute altresì non viziate sotto il profilo dell’equità le richieste
avanzate dal rappresentante della Procura Federale
d e l i b e r a
di infliggere all’allenatore. Stefano Di Chiara (A.C. Legnano S.r.l.) la sanzione
di una gara effettiva di squalifica ed alla società A.C. Legnano S.r.l. la
sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
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