CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Società Savona Calcio 1907 Srl e FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 16/12/2004 TRA Società Savona Calcio 1907 Srl e FIGC Il Collegio Arbitrale composto da Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente Avv. Mario Antonio Scino Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro riunito in conferenza personale in data 16 dicembre 2004, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Società Savona Calcio 1907 Srl (di seguito anche breviter denominata “ il Savona”), in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Benedetto Piro, assistita dall’Avv. Francesca Stefanutti come da delega a margine della domanda di arbitrato ed elettivamente domiciliata presso la stessa - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche, breviter, «FIGC»), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta - resistente - avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della FIGC in data 12 agosto 2004 (comunicato a mezzo di comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa FIGC in pari data), con il quale è stato deliberato di ripescare nove società nel Campionato di Serie C2 e non è stata ripescata la Società ricorrente; nonchè di ogni ulteriore atto, a questo presupposto o conseguente (in particolare, della nota della Co.vi.Soc. in data 11 agosto 2004 e di tutti i Comunicati Ufficiali della FIGC in materia di “ripescaggio”, in particolare dei Comunicati Ufficiali nn. 78/A, 178/A, 167/A e 162/A dell’anno 2004, nonché di ogni eventuale altra norma federale in tale materia) con conseguente declaratoria del diritto della Società ad essere effettivamente ripescata e, quindi, a partecipare al Campionato di Serie C2 per la stagione agonistica 2004-2005 o, eventualmente, nel caso in cui non fosse più tecnicamente possibile reinserire la società in tale campionato per il fatto di essere lo stesso ormai iniziato da alcune giornate, la declaratoria del diritto della stessa ad essere inserita in tale campionato per la stagione successiva e l’accertamento del diritto al relativo risarcimento dei danni per non avere potuto partecipare a tale campionato nella stagione 2004 – 2005. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1) Con istanza arbitrale del 4 ottobre 2004 prot. N. 1463 , il Savona, deduceva a) di aver partecipato allo scorso campionato di Serie C2 (stagione 2003/2004), retrocedendo in Serie D al termine di tale stagione agonistica; b) di aver presentato domanda di iscrizione in Serie D per la stagione in corso (2004-2005) e, in conformità con quanto prescritto dalla normativa federale (in particolare, dal Comunicato Ufficiale n. 178/A), di aver presentato nei termini indicati dalla stessa (19 luglio 2004) domanda di “ripescaggio” in Serie C2; c) che – nonostante che si fossero “liberati” nove posti per il ripescaggio in Serie C2 (per altrettanti dinieghi di iscrizione dei quali sono stare destinatarie società che avevano il titolo sportivo per l’iscrizione in Serie C2) e nonostante che, in base ai criteri previsti dalla normativa federale per i ripescaggi in Serie C2, il Savona avrebbe avuto ampiamente titolo ad essere iscritta in un posto utile nella graduatoria di tali ripescaggi (e, per l’effetto, avrebbe avuto titolo ad essere effettivamente ripescata in Serie C2); d) che in data 12 agosto 2004, il Consiglio Federale della FIGC, nel disporre i ripescaggi di ben nove società in Serie C2 avrebbe ignorato il Savona , che non sarebbe stata pertanto ripescato e non avrebbe ricevuto alcun provvedimento che motivasse le ragioni di tale mancato ripescaggio. 2) Conseguentemente la Società proponeva – secondo quando disposto dal combinato disposto della normativa regolamentare della FIGC e del CONI e della legge n. 280/2003 nell’interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la sentenza del 9 luglio 2004, n. 5025 – prima un ricorso alla Camera di Conciliazione secondo il Regolamento ad hoc (ricorso dichiarato inammissibile per mancata presentazione della dichiarazione di accettazione definitiva del contenuto della successiva decisione della Camera di Conciliazione), poi un’istanza di “conciliazione” (il cui esito negativo è stato formalizzato nella riunione del 13 settembre scorso). 3) Nel corso di tale procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione, la FIGC depositava, tra le altre cose, una nota della Co.vi.Soc. emanata in data 11 agosto 2004, nella quale venivano illustrate le (presunte) motivazioni in base alle quali il Savona non sarebbe stato inserito nella graduatoria dei ripescaggi, ovvero perchè “la società non ha integrato la documentazione prevista dal C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, entro il termine perentorio del 19 luglio 2004, effettuando gli adempimenti di cui al paragrafo I, lettera B, punti nn. 1, 2, 6, 7 , 8 del citato C.U. nella data tardiva del 27 luglio 2004; è stato altresì riscontrato che l’istanza di rateizzazione presentata in data 13 luglio 2004 all’ENPALS non è stata accolta dallo stesso Ente previdenziale per ‘irregolarità in merito alle garanzie fideiussorie presentate’”. 4) Avverso tali provvedimenti (decisione del Consiglio Federale della FIGC in data 12 agosto 2004 e decisione della Co.vi. Soc. in data 11 agosto 2004, nonché tutti i Comunicati Ufficiali FIGC in materia di “ripescaggio”, in particolare, i Comunicati Ufficiali nn. 78/A, 178/A, 167/A e 162/A dell’anno 2004, nonché ogni eventuale altra norma federale in tale materia, si propone ricorso (c.d. “istanza di arbitrato”), il Savona proponeva in data 1 ottobre 2004, depositata il 4.10.2004 prot. 1463, un’istanza arbitrale innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI ( di seguito breviter Camera). 5) Muovendo dalla ricostruzione del giudizio innanzi alla Camera in termini amministrativi, in quanto il procedimento in ambito sportivo di natura asserita amministrativa si concluderebbe soltanto con il giudizio arbitrale della Camera, specie quando riguardi provvedimenti relativi al corretto inserimento delle società nei vari campionati agonistici (incidendo essi su interessi legittimi) e, conseguentemente, dal supposto carattere di provvedimento amministrativo e non di lodo arbitrale della decisone della Camera, parte istante con la domanda arbitrale deduceva la natura ordinatoria dei termini previsti per l’iscrivibilità o meno di una società ai campionati; deduceva altresì l’illegittimità dei termini previsti, in quanto posti in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e senza consentire integrazioni istruttorie; deduceva il Savona altresì l’illegittimità dei provvedimenti di Co.vi.Soc. e Consiglio Federale, controdeducendo analiticamente e in fatto i ritardi ascritti ad essa società dagli organi suddetti con i provvedimenti impugnati. 6) Con comparsa di costituzione e risposta dell’11 ottobre 2004 la FIGC si costituiva nel procedimento al fine di contestare le avverse deduzioni, ed in particolare rilevando: a) l’improcedibilità dell’istanza arbitrale derivante dalla omissione da parte della società istante del versamento alla Segreteria di codesta Camera dei “diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all’art. 25, comma 2, del Regolamento”, così come previsto – “a pena di improcedibilità dell’istanza” – dall’art. 8, comma 2, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ( di seguito denominato Regolamento); b) L’ infondatezza dei motivi di ricorso in relazione alla pretesa ordinarietà dei termini relativi al procedimento di iscrizione ai campionati; c) l’infondatezza dell’ulteriore rilievo avversario volto a sindacare nel merito la individuazione del termine ultimo (19 luglio 2004) per la presentazione della documentazione necessaria per ambire ad essere ripescati nella serie superiore. 7) Quanto al merito delle doglianze, la F.I.G.C. si riportava alle deduzioni già svolte nell’ambito del procedimento arbitrale avviato con istanza del 16 agosto 2004, prot. n. 1073, dei cui atti e documenti chiedeva al Collegio la formale acquisizione. 8) In data 20 ottobre 2004 alle ore 19:30, presso la sede della Camera si teneva la prima riunione del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera . Alla presenza di tutti i Componenti , ai sensi dell’art. 16 del Regolamento della Camera, il Collegio Arbitrale così costituito fissava i seguenti termini: le ore 13 del giorno venerdì 5 novembre p.v. per la precisazione di istanze istruttorie, documenti e conclusioni; le ore 13 del giorno lunedì 15 novembre per repliche e prove contrarie. Il Collegio fissava, tra l’altro, la determinazione di un fondo spese a carico di ciascuna parte un importo complessivo pari ad € 2.100,00 (duemila/100), nonché l’udienza del 19 novembre 2004 alle ore 15:30 presso la sede dell’arbitrato, per l’ulteriore trattazione ed eventuale discussione. La riunione veniva chiusa alle ore 19:45. 9) Con memoria autorizzata, denominata istruttoria, depositata il 5 novembre 2004, la FIGC , in adempimento del primo termine istruttorio fissato dal Collegio, depositava i documenti afferenti la precedente procedura arbitrale instaurata dal Savona con atto del 16 agosto 2004, riportandosi alle deduzioni già rassegnate con la memoria di costituzione dell’11.10.2004. 10) L’udienza fissata per il giorno 19.11.2004 veniva rinviata d’ufficio, a causa dell’indisponibilità sopravvenuta dei locali della Camera per evento sportivo preso lo stadio Olimpico, all’udienza del giorno 1.12.2004 per gli stessi incombenti. 11) Il giorno 1.12.2004 si svolgeva l’udienza, nel corso della quale le parti dichiaravano di non avere nulla da eccepire circa la composizione del Collegio Arbitrale; concordavano nel ritenere la causa sufficientemente istruita in quanto causa documentale; si rimettevano agli atti depositati limitandosi ad esporre sinteticamente gli argomenti ivi svolti. L’Avv. Gallavotti depositava ordinanza del Consiglio di Stato, VI sezione del 26 novembre 2004, notificata il 29 novembre 2004, che decide il ricorso Varese F.C./FIGC. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio è competente a giudicare in virtù dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, che prevede la devoluzione in arbitrato di tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale, con le uniche eccezioni di cui all’art. 12 Statuto CONI, e dell’art. 3 della legge 17 ottobre 2003 n. 280, secondo cui “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive”. 2. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel merito della controversia, visto il versamento da parte della società istante dei “diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all’art. 25, comma 2, del Regolamento”, così come previsto – “a pena di improcedibilità dell’istanza” – dall’art. 8, comma 2, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,. 3. A tal fine, è necessario verificare la natura dei termini posti dalla FIGC per l’iscrizione delle società ai campionati e, in particolare, il loro carattere decadenziale o meno; la ragionevolezza della loro concreta fissazione; il rapporto tra il procedimento di iscrizione ai campionati e i successivi rimedi. Ove il termine sia reputato perentorio, si tratterà di verificare, alla luce della documentazione depositata, se gli adempimenti prescritti siano stati tempestivamente posti in essere o meno. 4. Il Collegio non condivide la ricostruzione da cui muove parte istante, secondo cui il procedimento di iscrizione ai campionati si concluderebbe soltanto con il giudizio arbitrale della Camera. Anche nella prospettazione della sentenza del Cons. St. n. 5025/2004, infatti, nessuna confusione può farsi tra il procedimento innanzi ai competenti organi federali, nel cui ambito si esaurisce la fase dell’amministrazione attiva, e l’eventuale procedimento in forma arbitrale amministrato dalla Camera, che assolve ad una funzione esclusivamente giustiziale, di soluzione del contenzioso. 5. Ne discende che non è possibile dissolvere il termine del primo procedimento in quello del secondo, per sostenere il carattere meramente ordinatorio o comunque endoprocedimentale dell’uno e consentire così l’adempimento degli oneri richiesti per l’iscrizione ai campionati addirittura fino allo spirare del secondo. L’accertamento dei collegi arbitrali operanti all’interno del sistema amministrato dalla Camera, d’altra parte, è volto esclusivamente a sindacare gli atti dei competenti organi federali alla luce dei fatti storicamente fissati al momento dell’emanazione degli stessi. Ne consegue che nessun argomento di carattere sistematico consente di sovvertire l’esplicita qualificazione di perentorietà e di ultimatività, a pena di decadenza, dei termini sancita nelle carte federali (da ultimo nella delibera del Comitato federale del 14 maggio 2004, di cui al Comunicato ufficiale n. 178/A). 6. La soluzione regolamentare adottata dalla FIGC appare in linea con la stessa recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’Amministrazione e più in generale il soggetto incaricato della cura di interessi collettivi può “apporre termini, anche perentori, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici e di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento” (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 5998 del 4 novembre 2002). Anche in passato, d’altra parte, il Consiglio di Stato – con riferimento a controversie aventi ad oggetto l’iscrizione ai campionati di calcio – aveva affermato la natura perentoria del termine fissato per la regolarizzazione degli adempimenti economici da parte delle società, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti all’epoca, fosse “ricavabile dalla natura e dalla finalità del termine in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato, implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l’espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all’avvio del campionato” (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2546/2001). 7. Tale orientamento era ribadito anche nella nota controversia relativa al Cosenza Calcio. Il lodo arbitrale emanato nell’ambito del sistema amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport affermava testualmente che «la perentorietà dei termini stabiliti dalla Federazione… deriva dall’esigenza di non lasciare nell’incertezza le situazioni giuridiche regolamentate» (lodo 27 agosto 2003). Quindi, la sentenza n. 5025/04 del Consiglio di Stato, pronunciata a seguito dell’iniziativa del Cosenza Calcio, riconosceva sia “la necessità di procedimentalizzare l’intero iter di formazione della decisione finale [sia] l’esigenza di termini perentori per le varie fasi procedimentali” (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 5025 del 2004). Da ultimo, il Consiglio di Stato ribadiva il carattere perentorio dei termini per gli adempimenti necessari all’iscrizione ai campionati nell’ordinanza n. 5646 del 26 novembre 2004. 8. Da quanto precede emerge, secondo il Collegio, l’infondatezza dell’assunto di parte istante, secondo cui “l’unico termine veramente perentorio [sarebbe individuabile nel] giorno dell’emanazione della decisione di codesta Camera” (cfr. pag. 6 dell’istanza di arbitrato). Ne consegue che non può essere riconosciuta al Savona Calcio – pena, anche, la violazione del principio della par condicio – la possibilità di regolarizzare la propria posizione sino alla conclusione del giudizio arbitrale e, dunque, ben oltre il termine del 19 luglio 2004 espressamente dichiarato come perentorio dal C.U. F.I.G.C. n. 178/A. 9. Parte istante deduce, altresì, l’illegittimità dei termini previsti, in quanto posti in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. In particolare, il termine del 19 luglio sarebbe contrario a tali principi perché anticiperebbe di oltre 20 giorni rispetto alla decisione finale del Consiglio federale il termine per il deposito della relativa documentazione. L’unico termine conforme a questi principi, secondo parte attrice, sarebbe quello di «emanazione della decisione da parte della Camera di conciliazione e arbitrato». 10. Il Collegio non condivide tale tesi, che trascura sia le complesse esigenze organizzative dei campionati e delle competizioni agonistiche sia le legittime aspettative delle società interessate ad un minimo di programmazione della futura attività agonistica. Appare pertanto al Collegio assolutamente congruo il termine fissato dalle carte federali. Questo, d’altra parte, non può certo essere messo in discussione dalla prudente riserva in capo al Consiglio federale di un potere successivo di ricognizione degli esiti dell’eventuale contenzioso insorto, da esercitarsi nel mese di agosto. Al contrario, sarebbe palesemente irragionevole proprio la soluzione auspicata da parte attrice, che finirebbe semplicemente con il protrarre, in via ordinaria, invece che eccezionale, la situazione di incertezza, con rilevanti danni per la comunità sportiva nel suo complesso e per le singole società interessate. 11. Altro vizio dedotto da parte istante riguarda la mancata previsione, nelle carte federali, di atti di contestazione degli addebiti e di termini per sanatorie degli adempimenti documentali. Ritiene, in proposito, il collegio che gli istituti invocati da parte attrice trovino applicazione a ipotesi diverse da quelle in esame. Il principio della contestazione degli addebiti vale per i procedimenti sanzionatori o comunque contenziosi, non per quelli di mero controllo circa il possesso di determinati requisiti, anche attraverso il deposito dei relativi documenti. La richiesta di integrazione della documentazione può trovare luogo in presenza di mere irregolarità di forma, non in situazioni nelle quali la documentazione è totalmente assente (magari perché i medesimi requisiti sostanziali che dovrebbero essere attestati mancano). Infine, la rimessione in termini presuppone un inadempimento dovuto a cause eccezionali o di forza maggiore, non imputabili al soggetto destinatario dell’obbligo. 12. L’ultimo profilo da esaminare riguarda la denunciata illegittimità dei singoli provvedimenti di Co.vi.Soc. e Consiglio Federale nei confronti del Savona che secondo parte attrice sarebbero fondati su erronei presupposti di fatto. È, tuttavia, riconosciuto dalla stessa parte attrice che alla data del 19 luglio 2004 la documentazione presentata dal Savona calcio era incompleta da più punti di vista. Una volta accertato il carattere perentorio di tale termine, non vi è luogo all’esame degli argomenti di fatto addotti dalla parte istante in ordine al successivo deposito della documentazione. Sia consentito comunque osservare che poco convincente appare l’argomento di parte attrice secondo cui il bilancio di esercizio alla data del 30 giugno 2003 sarebbe stato inviato «addirittura in data 28 maggio 2004». Per quanto poi riguarda specificamente la posizione con l’Enpals non poteva certo ritenersi sufficiente il deposito della mera proposta di rateizzazione nel presupposto che essa fosse stata «verbalmente accettata» (d’altra parte, secondo un orientamento costante della giurisprudenza civile e amministrativa, la volontà degli enti pubblici può esprimersi, a pena di nullità, soltanto in forma scritta). A ciò si aggiunga che proprio in data 19 luglio 2004 l’Enpals comunicava di aver respinto l’istanza di rateizzazione del debito. La successiva accettazione della proposta veniva comunicata soltanto il 12 agosto, quando le fasi istruttorie e quelle contenziose si erano definitivamente esaurite: è evidente, pertanto, che tale comunicazione non poteva essere presa in considerazione dal Consiglio federale riunito il medesimo giorno per il varo definitivo del calendario dei campionati. 13. Conseguentemente, devono essere rigettate, perché infondate, le domande di annullamento e di risarcimento avanzate da parte attrice. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione: 1) Rigetta le domande di annullamento e di risarcimento proposte dalla società Savona Calcio 1907 S.r.l.; 2) Condanna la società Savona Calcio 1907 S.r.l., fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, al pagamento degli onorari e delle spese dell’arbitrato, nonché delle spese di difesa e dei diritti amministrativi, secondo quanto stabilito con separata ordinanza. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Mario Antonio Scino F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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