FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DELLA A.S. TOSCOLANO MADERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE BALLARINI ALAN

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DELLA A.S. TOSCOLANO MADERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE BALLARINI ALAN Con atto in data 14.07.2004, la Soc. A.S. Toscolano Maderno ricorreva alla Commissione Tesseramenti per ottenere l’annullamento dello svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Ballarin Alan, nato il 16.12.1984, concesso dal Comitato Regionale Lombardia con decisione dell’ 1.07.2004 (spedita in pari data alle parti interessate). La Commissione Tesseramenti, esaminati gli atti, verificata la regolarità della notifica alla controparte e del pagamento della tassa di reclamo, ritiene il ricorso infondato. Infatti, la società reclamante non risulta avere proposto opposizione alla richiesta di svincolo dinanzi al competente Comitato nei modi e nei tempi previsti dalle norme federali. Di conseguenza, risulta corretta la concessione dello svincolo da parte del Comitato Regionale Lombardia in virtu’ dell’art. 109, n. 5, N.O.I.F., secondo il quale la mancata opposizione “è considerata adesione alla richiesta del calciatore”. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, visti gli artt. 43 e 44 del Codice di Giustizia Sportiva e l’art. 109 N.O.I.F.: a. rigetta il ricorso della A.S. Toscolano Maderno confermando per l’effetto lo svincolo del calciatore Ballarin Alan, nato il 16.12.1984; b. ordina incamerarsi la tassa di reclamo e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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