FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE MINUTILLI ANGELO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. ZIVIDO

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE MINUTILLI ANGELO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. ZIVIDO Il calciatore Minutilli Angelo propone reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dalla Società U.S. Zivido. Il competente Comitato aveva motivato la reiezione dell’istanza sul presupposto che il tesserato non aveva allegato, alla richiesta, la prevista ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza. Con il gravame proposto il Minutilli allega la ricevuta, omessa nel procedimento dinanzi al Comitato Regionale, da cui risulta che il calciatore aveva provveduto al contestuale invio della domanda all’U.S. Zivido. La società interessata non ha svolto difese né dinanzi al Comitato né in questa sede. Il reclamo è fondato. E’ principio consolidato quello secondo cui il vizio, consiste nella mancata allegazione, alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della relativa istanza, può essere sanato in sede di ricorso con l’allegazione della detta ricevuta. Il Minutilli a tanto si è attenuto in questa sede, per cui la sua richiesta può essere valutata nel merito. Deve osservarsi, in proposito, che la Società U.S. Zivido, nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. dinanzi al competente Comitato Regionale Lombardia dal calciatore Minutilli, non ha inteso proporre alcuna opposizione in tale sede né, lo si rileva incidentalmente, dinanzi questa Commissione. Il meccanismo formale in tema di svincolo per inattività ai sensi della citata norma prevede, invero, che l’opposizione non effettuata dalla Società viene considerata adesione alla richiesta del calciatore. Nel caso in esame, pertanto, sanato da parte del Minutilli il vizio procedurale evidenziato nel provvedimento impugnato, deve dichiararsi, in base al disposto contenuto nel quinto comma dell’art. 109 N.O.I.F., lo svincolo dello stesso dalla Società U.S. Zivido per adesione di quest’ultima.
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