FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE COPPINI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO, PER INATTIVITA’, DALLA S.S. SONCINO

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE COPPINI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO, PER INATTIVITA’, DALLA S.S. SONCINO Il Comitato Regionale Lombardia ha respinto, con provvedimento del 16.06.2004, la richiesta di svincolo dalla S.S. Soncino, per inattività, presentata dal calciatore Coppini Mauro, nato il 7.11.1985, non essendovi stata allegata, come prescritto dall’art. 109 delle N.O.I.F., la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. Avverso tale decisione il calciatore ha presentato ricorso a questa Commissione, rimettendo la ricevuta della raccomandata attestante l’invio di copia dell’istanza di svincolo del 4.06.2004 alla Società S.S. Soncino. La Commissione Preso atto che: • la richiesta di svincolo per inattività del calciatore risulta regolarmente inviata a mezzo raccomandata alla Società controparte, come stabilito dall’art. 109 delle N.O.I.F.; • la mancata opposizione della Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 109 n. 3, delle N.O.I.F., è considerata adesione alla richiesta del calciatore; P.Q.M. La Commissione decide di accogliere, ai sensi dell’art. 109, n. 5, delle N.O.I.F. il ricorso del calciatore Coppini Mauro avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia di rigetto della sua istanza di svincolo, per inattività, dalla S.S. Soncino e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita
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