COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NOTARESCO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 55,00, OBBLIGO DI RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA) IN RELAZIONE ALLA GARA DOMENICO ALLEGRINO/VIRTUS NOTARESCO NON DISPUTATA L’8/12/04 PER LA GARA DI COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 (C.U. N.31 DEL 10/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NOTARESCO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 55,00, OBBLIGO DI RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA) IN RELAZIONE ALLA GARA DOMENICO ALLEGRINO/VIRTUS NOTARESCO NON DISPUTATA L’8/12/04 PER LA GARA DI COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 (C.U. N.31 DEL 10/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Virtus Notaresco Calcio a 5 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito della mancata disputa della gara per non essersi detta società presentata nel giorno e nell’ora prevista chiedendone la revoca.
Ha dedotto la reclamante che si era presentata a disputare la gara (Palarigopiano di Pescara) nel giorno ed ora fissata nel C.U. n.28 del 2/12/04 e che lo spostamento alle ore 20.45 del 6/12/04 non era stato comunicato nelle forme previste nel regolamento. Deduceva, inoltre, l’erroneità della sanzione in relazione al punteggio decretato dal G.S. e l’eccessività della sanzione pecuniaria inflitta.
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti ufficiali che lo spostamento della gara dal giorno 8/12/04 al 6/12/04 non è stato ritualmente notificato alla società reclamante mentre il C.U. n.28 del 2/12/04 prevedeva la data del 8/12/04 alle ore 15 e l’anticipo al 6/12/04 era stato notificato con fax in pari data a persona che non aveva poteri di rappresentanza della stessa società.
Deve, pertanto essere disposta la ripetizione della gara con conseguente revoca della delibera adottata dal primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, revoca il provvedimento adottato dal G.S. disponendo la ripetizione della gara. Manda al Comitato Regionale F.I.G.C.- L.ND. per gli adempimenti di rito.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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