COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 7/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ESITO GARA DELLA SOCIETA’ POL. ATLETICO TORRICELLA IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. MONTAZZOLI / POL. ATLETICO TORRICELLA DISPUTATA IL 21/11/2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (COM. PROV. CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 7/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ESITO GARA DELLA SOCIETA’ POL. ATLETICO TORRICELLA IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. MONTAZZOLI / POL. ATLETICO TORRICELLA DISPUTATA IL 21/11/2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (COM. PROV. CHIETI).
Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., la Società Pol. Atletico Torricella ha chiesto infliggersi alla Società A. C. Montazzoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 0 in favore della società avversaria, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Del Roio Moreno il quale, essendo nato il 15.8.1989, aveva compiuto il quindicesimo anno di età, ma non era in possesso della prescritta autorizzazione.
Il reclamo è fondato.
Risulta infatti che il calciatore Del Roio Moreno, infrasedicenne, indicato nella distinta della società A. C. Montazzoli con il numero “0 “(zero), è stato utilizzato nel corso della gara in assenza dell’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzese a partecipare anche ad attività agonistica organizzata dalle Leghe, così come prescritto dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Tale irregolarità deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S..
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere alla Società A. C. Montazzoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, disponendo restituirsi alla società appellante la tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 7/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ESITO GARA DELLA SOCIETA’ POL. ATLETICO TORRICELLA IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. MONTAZZOLI / POL. ATLETICO TORRICELLA DISPUTATA IL 21/11/2004 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (COM. PROV. CHIETI)."