COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE LOZZI ENZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / S.GREGORIO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.31 DEL 10/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE LOZZI ENZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / S.GREGORIO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.31 DEL 10/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
Con ricorso ritualmente proposto, il calciatore Lozzi Enzo, tesserato con la Società Vittorito, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver ingiuriato il commissario di campo e gli Organi Federali e per aver invitato un compagno di squadra a non rientrare in campo dopo aver subito un’aggressione, chiedendone la revoca o, comunque, la riduzione.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di non aver richiesto l’intervento del commissario di campo e di non aver udito le ingiurie che sarebbero state rivolte dal Lozzi.
Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, la sanzione inflitta può essere ridotta non essendo pacifica la circostanza che il commissario di campo fosse qualificato mentre una reazione scomposta da parte del Lozzi poteva essere giustificata dalle condizioni preoccupanti in cui si trovava un suo collega calciatore che era stato colpito con un violento pugno da un avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lozzi Enzo a n.3 gare. Dispone restituirsi la tassa versata.
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