COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 AL CALCIATORE ODDI PASQUALE) IN RELAZIONE ALLA GARA POL. ORATORIANA CALCIO / S.S. PACENTRO DISPUTATA IL 19/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.34 DEL 23/12/04. COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 AL CALCIATORE ODDI PASQUALE) IN RELAZIONE ALLA GARA POL. ORATORIANA CALCIO / S.S. PACENTRO DISPUTATA IL 19/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.34 DEL 23/12/04. COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società S.S.Pacentro 91 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Oddi Pasquale colpito al volto l’arbitro della gara con una pallonata, dopo la convalida di una rete della squadra avversaria, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Oddi Pasquale non aveva intenzione di colpire premeditatamente il direttore di gara né di indirizzare il pallone sul volto di quest’ultimo. Si è trattato invece di un gesto di stizza meritevole di punizione ma più breve rispetto a quella inflitta dal G.S. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Oddi Pasquale deve ritenersi eccessiva in quanto il gesto non ha causato conseguenze particolari al Direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Oddi Pasquale fino al 31/8/05 disponendo accreditarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it