COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELL S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA S.VITO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 14/11/04 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N. 28 DEL 2/12/04. COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELL S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA S.VITO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 14/11/04 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N. 28 DEL 2/12/04. COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la S.S. Villa S.Maria ha impugnato il provvedimento del G.S., con il quale era stata disposta la ripetizione della gara per impraticabilità del campo, chiedendo che venisse disposta la perdita della gara stessa in danno della Società S.Vito, responsabile di non aver segnato il campo e di non essersi adoperata per rendere praticabile il terreno di giuoco. Ha dedotto l’appellante la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la contraddittorietà della motivazione stessa rilevando che la insufficiente segnatura del campo equivarrebbe alla sua totale assenza. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che, in realtà, il terreno di giuoco era stato segnato ma, a causa della pioggia incessante, vi erano pozzanghere di acqua dappertutto che rendevano impossibile il rimbalzo del pallone ed avevano di fatto reso invisibili le linee laterali. Lo stesso arbitro aveva anche invitato la società ospitante ad intervenire per migliorare la praticabilità ma i dirigenti del S.Vito avevano opposto il loro rifiuto in quanto la struttura era di una diversa società che aveva ospitato la disputa della gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è possibile evincere che il terreno di giuoco non era praticabile in quanto in ogni sua parte era impossibile far rimbalzare il pallone per la presenza di pozzanghere causate dall’acqua incessante che continuava a cadere e che aveva reso praticamente invisibili le linee del terreno di giuoco che erano state pur segnate dalla società ospitante Ora, se è vero che lo stesso arbitro aveva invitato inutilmente i dirigenti di quest’ultima società ad adoperarsi per rendere praticabile il terreno e per segnare nuovamente le linee, è altrettanto vero che tale eventuale intervento dell’uomo sarebbe stato vanificato dalla pioggia incessante che continuava a cadere con la conseguenza che l’evento verificatosi non può essere ascritto a comportamento dei dirigenti della Società S.Vito ma da un fenomeno naturale che ha impedito la disputa della gara. La decisione del primo Giudice deve essere, pertanto, confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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