COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (MANCATA PRESA IN ESAME DEL PREANNUNCIO DI RECLAMO) IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA/TOLLO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 7/12/04 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (MANCATA PRESA IN ESAME DEL PREANNUNCIO DI RECLAMO) IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA/TOLLO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 7/12/04 COM.REG.ABRUZZO) Con appello proposto, la Società Virtus Tollo ha immpugnato il provvedimento, adottato dal G.S. che ha omologato il risultato della gara in epigrafe, non prendendo in esame il preannuncio di reclamo in quanto è stata presentata riserva scritta all’arbitro dopo il termine dela gara, in violazione dell’art.24 lett.b C.G.S., chiedendo di infliggere la perdita della gara alla Società A.C.Scafa o, in via subordinata la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante che la società ospitante si è resa responsabile di aver violato la regola n.1 delle Regole del Giuoco del Calcio in quanto l’altezza delle porte era irregolare. Il direttore di gara, invece, non avrebbe dovuto dare inizio all’incontro per la violazione della regola n.1 sopra citata. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha precisato che né prima della gara ha ricevuto richiesta di misurare l’altezza delle porte né di avervi provveduto prima dell’inizio della gara. Peraltro non ha ricevuto tale richiesta nel corso della gara. Solo a fine gara, a richiesta della Società Virtus Tollo, ha presenziato alla misurazione delle porte effettuata dagli stessi dirigenti della Virtus Tollo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto la riserva scritta circa la regolarità del campo di giuoco doveva essere presentata all’arbitro della Società Virtus Tollo prima dell’inizio della gara e non al termine della stessa come invece risulta dagli atti ufficiali. La sanzione del primo Giudice deve essere, pertanto, confermata Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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