COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. PESCINA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. PESCINA CALCIO – CARSOLI CALCIO A 5 , DISPUTATA L’11.12.2004 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SIMONELLI GIANLUCA, CECILI ALESSIO, LAURO RENE, D’ANDREA CLAUDIO, PALMA ALESSANDRO E CURILA ADRIAN (COM.PROV. L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEM PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO L’ESITO DELLA GARA DEM PESCARA CALCIO A 5 – F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 DISPUTATA L’ 8.01.2005 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C/2, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI COLA MASSIMILIANO (COM. REG. ABRUZZO). Con reclamo ritualmente proposto, la Società Dem Pescara Calcio a 5 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società F.lli Cambise calcio a 5 per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Di Cola Massimiliano che non avevano titolo a parteciparvi poiché squalificato a seguito di espulsione subita nel corso della giornata di campionato precedente quella in oggetto e, per tale evidente ragione, non ancora scontata. La Commissione disciplinare osserva che il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che effettivamente il calciatore Di Cola Massimiliano non aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto di reclamo poiché questa risultava la prima utile per scontare la squalifica automatica di almeno un turno conseguente all’espulsione diretta comminata all’atleta nel precedente turno di campionato e, precisamente, nella gara Aielli - F.lli Cambise del 18.12.2004. Infatti, per espresso disposto dell’art. 14, comma 9, C.G.S. “Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Pertanto, il semplice inserimento in distinta del calciatore Di Cola nella giornata di campionato successiva da parte della Società F.lli Cambise, determina l’applicazione in suo danno della sanzione della perdita della gara, giusta quanto disposto dall’art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società F.lli Cambise la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Dem Pescara Calcio a 5 - F.lli Cambise 6 – 0, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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