COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL CERRATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI CHE SPECIFICAMENTE ELENCATI IN RELAZIONE ALLA GARA GIOVENTU’ VIVA / REAL CERRATINA DISPUTATA IL 28/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (COM. UFF. N° 14 DEL 2/12/04. COM. PROV. PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL CERRATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI CHE SPECIFICAMENTE ELENCATI IN RELAZIONE ALLA GARA GIOVENTU’ VIVA / REAL CERRATINA DISPUTATA IL 28/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (COM. UFF. N° 14 DEL 2/12/04. COM. PROV. PESCARA) squalifica del sig. Di Giovanni Lorenzo fino al 28.6.2005; squalifica del sig. Di Giacomo Vincenzo fino al 28.4.2005; squalifica del sig. Di Sante Vincenzo fino al 28.4.2005; squalifica del sig. Pompa Camillo fino al 28.2.2005; inibizione del sig. Dell’Oso Daniele fino al 31.12.2004; Con appello inviato a mezzo del servizio postale in data 7.12.2004, la Società Real Cerratina ha impugnato i provvedimenti sopra specificati adottati dal G.S. nei confronti dei tesserati della società appellante per atteggiamenti irriguardosi ed aggressivi nei confronti del direttore di gara. Il Presidente dell’Oso, inoltre, non si adoperava per riportare un clima sereno in campo. Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva la inammissibilità dell’appello relativamente ai provvedimenti adottati nei confronti dei calciatori, posto che il presidente non era legittimato a sottoscrivere l’appello proprio a seguito dell’inibizione comminata nei suoi confronti. In merito a quest’ultima sanzione, non può che rilevarsene la congruità posto che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari intendimenti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare l’appello inammissibile limitatamente all’impugnazione delle squalifiche inflitte ai calciatori Di Giovanni Lorenzo, Di Giacomo Vincenzo, Di Sante Vincenzo e Pompa Camillo e di respingere l’appello nella restante parte, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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