COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ALTO TORDINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/05 INFLITTA AL CALCIATORE FORMICONE AGOSTINO IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORDINO / COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 30 DEL 7/12/04 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ALTO TORDINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/05 INFLITTA AL CALCIATORE FORMICONE AGOSTINO IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORDINO / COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 30 DEL 7/12/04 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Alto Tordino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Formicone Agostino ingiuriato e strattonato l’arbitro per un braccio, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il proprio calciatore aveva preso l’arbitro per un braccio solo per contestare il suo operato. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello può essere parzialmente accolto in quanto il direttore di gara ha precisato che il gesto commesso dal calciatore non gli ha procurato danni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Formicone Agostino fino al 7.5.2005, disponendo restituirsi la tassa versata.
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