COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 71 della Società A.C. SERRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
60 del 9.12.2004 (Ammenda di € 700,00, squalifica calciatore BLEVE Christian per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rileva in via preliminare che :
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra il direttore di gara e le parti
interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
ai sensi dell’art. 31, lettera A/a1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto,
non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante differente da quella arbitrale;
che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al termine della gara Serrese – Petrizzi del
5.1.2004, il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, davanti ai quali sostavano alcune persone non identificate. Ad
un tratto, una di queste gli si avventava contro venendo, tuttavia, bloccata da un agente di Polizia. Nel frattempo le altre
persone presenti si avvicinavano all’arbitro profferendogli frasi gravemente minacciose.
Dopo essere uscito dagli spogliatoi per avviarsi alla propria autovettura, parcheggiata all’interno dello stadio, il direttore di
gara subiva insulti e minacce da una trentina di individui che si trovavano nei paraggi. Inoltre, dopo che l’arbitro era
entrato in macchina, diversi persone cercavano di aprire la portiera, sputando e colpendo l’autovettura con calci che,
tuttavia, non provocavano danni. Infine, il direttore di gara veniva scortato da un’autovettura della Polizia e da una dei
Vigili Urbani fuori da Serra S.Bruno e faceva ritorno in sede.
Alla luce dei fatti esposti, questa Commissione ritiene corretta l’irrogazione dell’ammenda a carico della società Serrese a
titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti ma, ritenendo di doverla ricondurre ad equità in considerazione
dell’entità e delle modalità dei fatti medesimi, ne dispone la riduzione ad € 350,00. Appare, invece, congrua ed adeguata
la sanzione irrogata al calciatore Bleve Christian. Reo di aver proferito a fine gara reiterate espressioni minacciose
all’indirizzo del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre l’ammenda ad € 350,00, confermare la squalifica inflitta al
calciatore BLEVE Christian e infine, dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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