COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 5 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO S. FRANCESCO GARA S.C. LIONI – S. FRANCESCO DEL 18/12/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 5 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO S. FRANCESCO GARA S.C. LIONI – S. FRANCESCO DEL 18/12/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la gara sia stata sospesa a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Orbene rilevato che la gara era fissata come inizio ad orario federale ma per indisponibilità dell’arbitro designato, iniziava con 45 minuti di ritardo per dar luogo alla sostituzione dello stesso. Al 34° del s.t. a causa di un guasto dell’impianto di illuminazione, l’arbitro decretava la sospensione della gara per oscurità. Rilevato che tale situazione non è imputabile alla società locale in quanto non obbligata alla illuminazione del terreno di gioco per la gara de qua, fissata ad orario federale come sopra menzionato. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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