COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N.C.CAMIGLIANO – GARA N.C.CAMIGLIANO/ATL.BELLONA DEL 7.11.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N.C.CAMIGLIANO – GARA N.C.CAMIGLIANO/ATL.BELLONA DEL 7.11.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, i calciatori Nominato Vincenzo, nato il 4.8.68 (tesserato dal 13.12.02) e De Lillo Antonio, nato l’1.5.68 (tesserato dal 31.10.02), risultano regolarmente tesserati per la società Atletico Bellona quali calciatori, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 27.12.2004 e risultano censiti anche quali dirigenti. Al riguardo, va specificato che la normativa vigente stabilisce che i dirigenti di società possono essere tesserati anche quali calciatori per la società di appartenenza, ai sensi dell’art. 21 NOIF, comma 4 (il quale inibisce ad un dirigente di una società di essere tesserato, sia quale calciatore, sia quale tecnico, in altra società della stessa Lega, ma non proibisce il tesseramento del dirigente medesimo, sia quale calciatore, sia quale tecnico, nell’ambito della stessa società). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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