COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO REAL BUCCIANO – GARA REAL BUCCIANO/P.G.LOIA DEL 14.11.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO REAL BUCCIANO – GARA REAL BUCCIANO/P.G.LOIA DEL 14.11.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Bucciano per la gara in epigrafe, avente per oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo del C.P. Benevento, come dal suo C.U. n. 14 del 25.11.04; sentito il rappresentante della società medesima, rileva che il reclamo è infondato. Invero, da un attento esame del reclamo, non si trovano argomentazioni che possano modificare od annullare le decisioni del Giudice di primo grado. Il referto di gara, fonte privilegiata, è puntuale e preciso nella descrizione degli accadimenti verificatisi nel corso della gara; nel contempo, il direttore di gara ha indicato nel referto anche il recupero concesso. Pretestuose, pertanto, risultano le motivazioni addotte in ordine al tempo reale, al recupero concesso ed alle asserite condizioni psicologiche dei calciatori della società ricorrente. Giudice unico e cronometrista di gara, invero, resta sempre e comunque l’arbitro. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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