COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA FUTURA S.PRISCO/MILUGI SINUESSA DEL 5.12.04 – C5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 13 gennaio 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA FUTURA S.PRISCO/MILUGI SINUESSA DEL 5.12.04 – C5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Milugi Sinuessa, sia in relazione alla squalifica del calciatore Cardillo Franco, sia in relazione al risultato della gara, ritenuto che la questione relativa alla squalifica del calciatore riveste carattere di assoluta urgenza, in considerazione del tempo già decorso dalla data di disputa della gara, dispone preliminarmente lo stralcio del reclamo nella parte relativa alla predetta sanzione. A tale proposito, dall’esame degli stessi atti ufficiali pare ipotizzabile una reazione del calciatore Cardillo, precedentemente aggredito, con una stretta alla gola, da parte dell’avversario, in maniera violenta ed ingiusta. Pertanto, considera equo ridurre la squalifica in termini di maggiore congruità. P.Q.M. la C.D., preliminarmente pronunziando sul parziale ricorso, relativo alla sola squalifica del calciatore Cardillo, riservato ogni altro provvedimento all’ulteriore prosieguo
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, dispone ridursi la sanzione inflitta al calciatore Cardillo Franco a due giornate effettive. Dispone altresì di convocare il legale rappresentante della società reclamante a comparire innanzi a questa Commissione Disciplinare, in ordine agli ulteriori motivi di reclamo, il giorno 24.1.2005, alle ore 17.30, senza ulteriore avviso;
nulla dispone per la tassa, non versata.
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