COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO P.C. SAN TOMMASO – GARA LACEDONIA/P.C.S.TOMMASO DEL 19.12.04 – PROMOZ.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO P.C. SAN TOMMASO – GARA LACEDONIA/P.C.S.TOMMASO DEL 19.12.04 – PROMOZ. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali ed esaminata la nota dell’Ufficio Tesseramento, rileva: il calciatore Quadrale Enrico, nato il 20.4.1988, risulta regolarmente tesserato per la società Lacedonia a decorrere dall’8.11.2002; alla data di disputa della gara, egli aveva compiuto anagraficamente l’età di anni sedici, per cui la società di appartenenza, così come ripetutamente deciso dalla Commissione d’Appello Federale, era esonerata dall’obbligo di richiedere al Comitato Regionale Campania l’autorizzazione che, a norma dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., è prescritta per i calciatori giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non ancora compiuto il sedicesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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