COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA MACERATA C./PIEDIMONTE DEL 19.12.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA MACERATA C./PIEDIMONTE DEL 19.12.04 – 1^ CAT. La C.D., esaminato il reclamo proposto dalla società Piedimonte per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Mastroianni Carmine della società Macerata, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero a norma dell’art. 42, comma 3, lo stesso doveva essere inoltrato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara. Poiché lo stesso è stato spedito il 28.12.04, oltre il termine dei sette giorni, è da giudicare inammissibile. P.Q.M. DELIBERA dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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