COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANCELLO SCALO – GARA CANCELLO SCALO/ALTAVILLA DEL 12.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANCELLO SCALO – GARA CANCELLO SCALO/ALTAVILLA DEL 12.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Cancello Scalo per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Di Troia Carmine, nato il 23.09.1978 (e non il 23.9.79), D’Onorio Faiola Pellegrino, nato il 29.12.71, D’Onofrio Faiola Giuseppe, nato il 7.07.1977, Forni Giuseppe, nato il 28.02.1964 e dell’assistente di parte, Lonardo Vittorio, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento (nota del 4.01.2005) e presso la segreteria del Comitato (nota del 21.01.05), risulta che i calciatori, di cui al reclamo, sono tutti regolarmente tesserati per la società Altavilla, da data antecedente il giorno di disputa della gara: Di Troia dal 10.11.98; D’Onofrio Faiola Pellegrino dal 9.11.00; D’Onofrio Faiola Giuseppe dal 27.01.96; Forni dal 24.11.2000; risulta, all’inverso, che Lonardo Vittorio non risulta censito per la predetta società. Pertanto, la società Altavilla, avendo fatto partecipare alla gara, quale assistente di parte (la cui partecipazione è, per norma del Codice di Giustizia Sportiva, equiparata a quella di un calciatore effettivamente utilizzato in gara), una persona fisica non tesserata a suo favore, deve incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 12, n. 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Altavilla con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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