COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE/ISOLA DI PROCIDA DEL 11.12.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO NAPOLI CENTRALE – GARA NAPOLI CENTRALE/ISOLA DI PROCIDA DEL 11.12.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Napoli Centrale per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Campagnoli Giulio, rileva che il reclamo medesimo è inammissibile. Invero, il reclamo è generico: la società non ha specificato se la presunta posizione irregolare del calciatore attenga ad un’eventuale squalifica a suo carico, ovvero ad un irregolare tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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