COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.CLUB S.LORENZO – GARA SP.CLUB S.LORENZO/BRUSCIANO DEL 15.1.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SP.CLUB S.LORENZO – GARA SP.CLUB S.LORENZO/BRUSCIANO DEL 15.1.05 – 3^ CAT.
La C.D., ed esaminato il reclamo proposto della società Sp.Club San Lorenzo per la gara in epigrafe, rileva che lo stesso è inammissibile, in quanto redatto su carta non intestata e privo del timbro della società. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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