COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMILIA CALES – GARA HOME LAMP FRIGNANO/CAMILIA CALES DEL 11.12.04 – C/5 SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CAMILIA CALES – GARA HOME LAMP FRIGNANO/CAMILIA CALES DEL 11.12.04 – C/5 SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avente per oggetto la posizione dei calciatori Tessitore Davide e Colucci Giuseppe, rileva che esso è parzialmente fondato. Infatti, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 4.01.05, i predetti calciatori non sono muniti dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. Dei due calciatori di cui al reclamo, il Tessitore è in posizione irregolare, in quanto nato il 2.04.89 e, dunque, ancora infrasedicenne al momento della disputa della gara. Relativamente al Colucci, questi, essendo nato il 24.3.88, non aveva l’obbligo di essere fornito della predetta autorizzazione, in ossequio alla delibera C.A.F. n. 49/C del 10.05.04. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo, di infliggere alla società Home Lamp Frignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAMILIA CALES – GARA HOME LAMP FRIGNANO/CAMILIA CALES DEL 11.12.04 – C/5 SERIE C1"