COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA FUTURA S.PRISCO/MILUGI S. DEL 5.12.04 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA FUTURA S.PRISCO/MILUGI S. DEL 5.12.04 – C/5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Milugi Sinuessa, visti gli atti del fascicolo di ufficio, sentito personalmente il legale rappresentante della società reclamante, rileva: i fatti rilevati dal direttore di gara hanno assunto un carattere di sicura gravità, di rischio per l’ordine pubblico e di danno per l’immagine della F.I.G.C. Poiché alla colluttazione, come è stato espressamente riconosciuto, hanno partecipato tutti i componenti delle due squadre, non può avere influenza il diverso grado, ovvero la diversa motivazione della partecipazione, essendo assolutamente inammissibile che tesserati, anche a diverso titolo, offrano al pubblico uno spettacolo rissoso in luogo di una leale competizione sportiva. Pertanto, rimessa al giudizio insindacabile dell’arbitro ogni più opportuna valutazione in merito all’effettiva entità del rischio provocato dalla rissa, la C.D.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di confermare in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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