COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 12/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR MARCHESINI STEFANO – dir.acc.uff.U.S.VIGOR avverso inibizione al 30.4.2005 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 dell’1.12.2004 gara ROCCA 68 – VIGOR del 21.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 12/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR MARCHESINI STEFANO – dir.acc.uff.U.S.VIGOR avverso inibizione al 30.4.2005 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 dell’1.12.2004 gara ROCCA 68 – VIGOR del 21.11.2004 Il sig.MARCHESINI STEFANO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando : 1) “di non avere mai in alcun modo spintonato alcuni giocatori della squadra avversaria, tantomeno all’interno del recinto di gioco”; 2) che, terminata la gara, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale “si è recato nello stanzino dell’arbitro per ritirare la distinta della formazione ed i documenti dei giocatori. Dopo aver bussato e recepito l’invito dello stesso arbitro ad entrare, chiesto all’arbitro i documenti, riceveva da questi un rifiuto” in quanto doveva considerarsi allontanato. Contestava all’arbitro che mai aveva provveduto ad allontanarlo e questi “in modo del tutto improvviso lo spintonava violentemente e per ben due volte contro la porta dello stanzino, causandogli lesioni personali, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia(all’uopo produce copia del certificato medico attestante una prognosi di giorni 8)”. Ribadendo che “mai ha compiuto atti di prepotenza sia verbale che fisica nei confronti del direttore di gara”, chiede l’annullamento del provvedimento o, comunque, una riduzione dello stesso nella misura ritenuta di giustizia. La Commissione, visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, escludendo in maniera categoria di avere spinto o toccato in alcun modo il dir.MARCHESINI, ha ribadito che, terminata la gara, detto dirigente : 1) gli rivolgeva espressioni gravemente negative sulla conduzione della gara ed offensive; 2) passando vicino alla panchina avversaria, proferiva frasi che provocavano una immediata reazione degli occupanti; 3) spintonava e rivolgeva frasi offensive nei confronti degli avversari e dovevano intervenire gli addetti al servizio d’ordine sostitutivo per riportare l’ordine; 4) entrato nello spogliatoio dell’arbitro, senza alcun consenso, richiedeva la riconsegna dei documenti ed al diniego oppostogli in quanto era da ritenersi allontanato dal terreno di gioco per il comportamento precedentemente messo in atto, si frapponeva tra l’arbitro e la porta, pretendendo la consegna dei documenti e, invitato più volte ad uscire, impediva all’arbitro di avvicinarsi alla porta; 5) l’arbitro, estraeva dalla giacca il telefono cellulare e minacciava di chiamare i carabinieri ed il dir.MARCHESINI si scostava leggermente dalla porta. L’arbitro riusciva così ad aprire la porta e chiamava il dirigente addetto all’arbitro che, intervenuto con un altro dirigente, riusciva non senza fatica ad allontanare il dirigente dell’U.S.VIGOR; non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 30.4.2005 del dir.acc.uff.MARCHESINI STEFANO. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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