COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 09/01/2005 CASTIONESE – CASSACCO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 09/01/2005 CASTIONESE - CASSACCO Il G.R.S. - esaminati il rapporto ed il supplemento del rapporto, relativi alla gara CASTIONESE-CASSACCO, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone "B", disputatasi a Castions di Strada in data 09.01.2005, atti dai quali emerge che: a) dopo la fine della gara, nel mentre l'arbitro si accingeva ad entrare nel proprio spogliatoio, veniva avvicinato da una persona da lui non conosciuta e che non era stata precedentemente ammessa nel recinto di gioco e quindi non identificata dallo stesso ai sensi dell'art. 71 N.O.I.F.; b) tale persona, dopo essersi qualificata come Presidente della Soc. Castionese, dapprima porgeva all'arbitro la mano facendogli ironicamente i complimenti; poi, mentre quest'ultimo era girato verso la porta dello spogliatoio, lo colpiva violentemente con due manate (a palma aperta) sulla nuca; dopo essere stato colpito, l'arbitro si girava e la predetta persona, con atteggiamento minaccioso, gli metteva le mani sul petto e lo spintonava violentemente, facendolo indietreggiare di un metro circa; a questo punto, solo grazie all'intervento di un giocatore della Soc. ospite (Cassacco), l'arbitro veniva fatto accomodare temporaneamente nello spogliatoio della Soc. Cassacco stessa; c) dopo circa cinque minuti trascorsi nello spogliatoio della Soc. Cassacco, visto che la situazione sembrava essere tornata alla normalita', l'arbitro tentava di rientrare nel proprio spogliatoio, accompagnato dall'allenatore della Societa' ospite (Cassacco) e, proprio mentre vi stava accedendo, la predetta persona resasi responsabile del sopradescritto atto violento, gli si riavvicinava ed entrava prepotentemente nello spogliatoio stesso con l'intenzione di voler chiudere la porta; di fronte al rifiuto a cio' opposto dal direttore di gara, tale persona lo spintonava nuovamente con violenza (mettendogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa un metro), cercando nuovamente di chiudere la porta stessa per rimanere da solo con l'arbitro all'interno del menzionato locale; solo a questo punto interveniva il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Castionese che riusciva a far uscire la predetta persona non identificata dallo spogliatoio dell'arbitro, alla cui protezione fino a quel momento aveva provveduto il solo allenatore del Cassacco; d) la Societa' ospitante (Castionese) non ha ottemperato al disposto di cui all'art. 65 N.O.I.F., non avendo fornito l'assistenza che l'arbitro necessitava dopo la fine della gara; i Dirigenti locali non hanno nemmeno provveduto a chiamare immediatamente la Forza Pubblica nonostante le ripetute richieste avanzate dall'arbitro; vi ha provveduto, solo successivamente, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha chiamato i Carabinieri, prontamente intervenuti dopo alcuni minuti; e) i Carabinieri hanno accompagnato l'arbitro dallo spogliatoio all'autovettura e, quindi, fino in autostrada senza che gli fosse arrecata alcuna altra molestia; f) a causa delle manate infertegli sulla nuca e dei conseguenti e persistenti dolori a livello cervicale, l'arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Tolmezzo, ove gli veniva diagnosticato un trauma cervicale lieve; - valutato che nella fattispecie in esame la Soc. Castionese non puo' che essere considerata responsabile degli atti violenti commessi nei confronti dell'arbitro dopo la fine dell'incontro, cosi' come previsto dall'art. 2 del C.G.S., sia perche' e' stato consentito ad una persona che non ne aveva titolo di penetrare all'interno del recinto di gioco (e per di piu' negli spogliatoi) dopo la fine della gara e di colpire l'arbitro stesso, sia perche' i suoi Dirigenti non hanno pienamente ottemperato al disposto del predetto art. 65 N.O.I.F. (Assistenza agli ufficiali di gara) ne' esaudito immediatamente la richiesta del direttore di gara relativa all'intervento della Forza Pubblica; - visto quanto dichiarato dall'arbitro, interpellato per le vie brevi in data 11.1.05 ed appurato che, a seguito dei colpi subiti alla nuca ha ancora, a distanza di due giorni dalla gara, delle difficolta' nei movimenti del collo, motivo per il quale sta assumendo dei farmaci antidolorifici e miorilassanti; P.Q.M. delibera nei confronti della Soc. Castionese: a) la squalifica del campo per due giornate di gara, ai sensi dell'art. 13, punto 1, lett. e) del C.G.S.; b) l'irrogazione dell'ammenda di Euro 250,00.- ai sensi dell'art. 13, punto 1, lett. b) del C.G.S.
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