COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GARA DEL 28/11/2004 UNIONE CALCIO 3 STELLE – MONTEBELLO DON BOSCO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GARA DEL 28/11/2004 UNIONE CALCIO 3 STELLE - MONTEBELLO DON BOSCO Il G.S.R. - in relazione alle decisioni adottate nella seduta del 30.11.2004 riguardanti la gara indicata in epigrafe, a seguito del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Soc. Montebello Don Bosco con fax del 29.11.2004; - esaminato, ai sensi dell'art. 24, punto 5 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo trasmesso secondo le modalita' e nei termini previsti dalle norme in vigore dalla Soc. Montebello Don Bosco, a mezzo raccomandata spedita il 06.12.2004, con il quale la citata Societa' ha chiesto la ripetizione della gara in questione, adducendo che nel corso della gara stessa non si erano verificate situazioni tali da giustificare la sospensione della medesima da parte dell'arbitro; - esaminati il rapporto relativo all'incontro e l'allegato al rapporto, fatti pervenire dalla direttrice di gara, nonche' la deposizione resa a chiarimenti da quest'ultima in data 08.01.2005 deposizione durante la quale la stessa ha confermato integralmente quanto inizialmente riportato; - appurato, a conclusione degli accertamenti, che: a) al 24' del primo tempo, il sig. Ricciardi Maurizio (allenatore della Soc. Montebello Don Bosco), a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, era stato allontanato dal campo per frasi ingiuriose proferite verso l'arbitro e si era posizionato al di la' della rete di recinzione che delimita il campo di gioco, rimanendo pero' nell'ambito del recinto di gioco; b) l'arbitro faceva concludere erroneamente il primo tempo dopo 41 minuti (col recupero di un minuto), cinque minuti prima, quindi, del termine della durata regolamentare; c) accortosi dell'errore commesso nel mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, l'arbitro invitava le due squadre a rientrare sul terreno di gioco per la disputa dei restanti cinque minuti del primo tempo ed, in tale frangente, veniva raggiunto e nuovamente ingiurato dal predetto Sig. Ricciardi (che si trovava all'interno del recinto di gioco nonostante fosse stato allontanato precedentemente), il quale poi non ottemperava all'ulteriore invito ad uscire dal recinto; d) a fronte del diniego opposto dal Sig. Ricciardi alla decisione dell'arbitro, quest'ultimo invitava il capitano della Soc. Montebello Don Bosco, Sterpin Manuela, a far allontanare il medesimo; poiche' la stessa si dimostrava solidale con il suo allenatore e non forniva alcuna collaborazione, l'arbitro le notificava verbalmente l'espulsione rivolgendosi quindi al vice-capitano Carotenuto Elisabetta; anche la Carotenuto si comportava in modo analogo a quello posto in essere dalla Sterpin, motivo per cui anche a lei veniva notificata verbalmente l'espulsione; e) a seguito dell'atteggiamento di totale disobbedienza nei confronti dell'arbitro posto in essere dall'allenatore e dalle predette due giocatrici della Soc. Montebello Don Bosco (tutti gia' sanzionati con provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 17 dd. 1.12.2004 del C.R. Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND), l'arbitro stesso sospendeva definitivamente l'incontro, notificando tale sua decisione al vice capitano, al dirigente accompagnatore ufficiale ed all'assistente di parte della Soc. Montebello Don Bosco, nonche' ai dirigenti della Soc. Tre Stelle, che erano presenti; - visto il punto 9 della Guida Pratica, relativa alla regola 5 del Giuoco del Calcio, dell'Associazione Italiana Arbitri (edizione 2002/2003), in base al quale "in caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l'arbitro dovra' chiedere al capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni ad un comportamento corretto. Qualora il capitano si dimostrasse solidale con i compagni dovra' essere espulso. L'arbitro, poi, rivolgera' lo stesso invito al vice capitano ed in caso di ulteriore rifiuto, espellerà anche lui, con conseguente sospensione definitiva della gara"....; - accertato, sulla base del rapporto nonche' del supplemento fatti pervenire dal direttore di gara e di quanto emerso dalla deposizione dallo stesso rilasciata (atti che, ai sensi dell'art. 31 - punto A, a/1 -, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, anche perche' gli atti medesimi non presentano contraddizioni, lacune o incongruenze), che l'arbitro nella circostanza ha operato applicando correttamente le norme in vigore, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali", cosi' come sancito dall'art. 64, punto 1, delle N.O.I.F.; - accertato, altresi' che l'arbitro e' stato sempre assistito dai Dirigenti della Soc. ospitante Tre Stelle e che non ha mai temuto per la sua incolumita'; - rilevato, pertanto, che la Soc. Montebello Don Bosco non puo' che essere ritenuta responsabile della sopradescritta situazione che ha pregiudicato il regolare svolgimento della gara; P.Q.M. delibera di: a) infliggere, ai sensi dell'art. 12, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara suindicata a carico della Soc. Montebello Don Bosco con il risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria e cioe' di 0-4, in quanto a quest' ultima piu' favorevole rispetto allo 0-3; b) respingere il reclamo presentato dalla Soc. Montebello Don Bosco con conseguente incameramento della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 29/13 del C.G.S.
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