COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. RIVOLTO AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA GARA BRIAN – RIVOLTO DEL 12.12.2004 PER IMPIEGO DI UN GIOCATORE SQUALIFICATO DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.S. BRIAN
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. RIVOLTO AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA GARA BRIAN – RIVOLTO DEL 12.12.2004 PER IMPIEGO DI UN GIOCATORE SQUALIFICATO DA PARTE DELLA SOCIETA’ A.S. BRIAN
- Ritenuto ricevibile ed ammissibile il ricorso della società A.s.d. Rivolto con il quale si chiede “l’applicazione del regolamento e la revisione del risultato” della gara in epigrafe, in virtù dell’utilizzo, da parte della società Brian, del giocatore squalificato Della Negra Alessandro;
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Brian – Rivolto del 12.12.2004, valida per il Campionato di 3^ Categoria, gir. D, ed in particolare le distinte dei giocatori partecipanti allegate al referto;
- Visto il C.U. del Comitato Locale di Cervignano n.15 pubblicato il 08.12.2004, nel quale, a pag. 4, veniva comminata la squalificato per una giornata, a seguito di 4^ ammonizione, del giocatore Della Negra Alessandro della società Brian;
- Visto il C.U n.16 del Comitato di Cervignano del 15.12.2004 da cui emerge che in data 08.12.2004 è stato giocato il recupero della partita Flambro – Rivolto;
- Letto l’art.17, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva il quale prescrive che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale… ” e che, quindi, salvo il caso di cui all’art.41, comma 2, del C.G.S. (espulsione diretta in campo), solo il giorno dopo alla pubblicazione della relativa delibera del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale la sanzione acquista vigore ed efficacia;
- Valutato che, probabilmente, la squadra Brian ha ritenuto erroneamente scontata la squalifica del giocatore nella partita di recupero d.d. 08.12.2004 pur in assenza di una declaratoria del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, che comminava la squalifica per una giornata al calciatore Della Negra;
- Rilevato che la squalifica ha avuto corso a partire solo dal 09.12.2004 (giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sul C.U.) e che, pertanto, il giocatore Della Negra Alessandro risultava squalificato per la giornata del 12.12.2004;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso;
- Infligge, ai sensi dell’art.12, comma 5, lett. b) alla società A.s. Brian la perdita della gara per 0 – 3;
- Commina alla medesima l’ammenda di €.100,00=;
- Inibisce l’Acc. Uff. sig. Penello Antonino (A.s. Brian) sino al 26.01.2005;
- Ordina la restituzione della tassa alla società A.s.d. Rivolto.
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