COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TRIVIGNANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P. UDINE IN ORDINE ALLA GARA TRIVIGNANO – 3 STELLE DEL 04.12.2004 (in C.U. C.P. UDINE n. 16 DEL 10.12.2004). RICHIAMO DEGLI ATTI FORMULATO DAL PRESIDENTE DEL C.R. F.V.G. IN DATA 23.12.2004 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P. UDINE IN ORDINE ALLA GARA TRIVIGNANO-3 STELLE DEL 04.12.2004 (in C.U. C.P. UDINE n. 16 DEL 10.12.2004).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 12/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. TRIVIGNANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P. UDINE IN ORDINE ALLA GARA TRIVIGNANO – 3 STELLE DEL 04.12.2004 (in C.U. C.P. UDINE n. 16 DEL 10.12.2004).
RICHIAMO DEGLI ATTI FORMULATO DAL PRESIDENTE DEL C.R. F.V.G. IN DATA 23.12.2004 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P. UDINE IN ORDINE ALLA GARA TRIVIGNANO-3 STELLE DEL 04.12.2004 (in C.U. C.P. UDINE n. 16 DEL 10.12.2004).
La COMMISSIONE,
- Visti gli atti ufficiali relativi alla gara TRIVIGNANO-3 STELLE del 04.12.2004, valida per il Campionato Provinciale Juniores del C.P. Udine e visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. UDINE n. 16 DEL 10.12.2004 con cui il G.S., ritenuto che la U.S. Trivignano avesse “utilizzato sei giocatori fuori quota in luogo dei cinque previsti e più precisamente i numeri 1-5-6-9-13 e 14”, ha provveduto infliggendo a carico della medesima Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 100/00; nonché pronunciando a carico del suo dirigente ZITA Emirjam l’inibizione a tutto il 29.12.2004;
- Letto il reclamo della Società con cui la stessa chiedeva l’omologa della gara con il risultato maturato sul campo di 4-1, la revoca della sanzione e la revoca dell’inibizione del proprio accompagnatore;
- Accertata la mancata allegazione dell’attestazione dell’invio alla controparte di copia del reclamo in lettera raccomandata (cfr. art. 42/6 C.G.S.) e ritenuta così l’inammissibilità del reclamo della U.S. Trivignano per non aver dato prova dell’invio dell’impugnazione all’altra società avente diretto interesse al risultato della gara;
- Letto il tempestivo richiamo agli atti del Presidente del C.R. F.V.G. con cui lo stesso, ritenuta incongrua, illegittima o comunque irregolare la pronuncia del G.S. C.P. UDINE, ha investito la Commissione Disciplinare “di valutare la regolarità della gara stessa con particolare riferimento all’impiego dei calciatori fuori quota”;
- Atteso che, in caso di esercizio del richiamo degli atti ai sensi dell’art. 40/9 “La tassa non è dovuta”;
- Ritenuto di dover riunire i due procedimenti perché inerenti alla medesima questione;
- Ritenuto evidente l’errore di lettura del referto in cui è incorso il G.S. C.P. Udine, per aver inteso l’utilizzo da parte della U.S. Trivignano del calciatore n. 13, che invero non ha preso parte alla gara;
- Ritenuto così fondato il richiamo degli atti formulato dal Presidente del C.R. F.V.G.;
P.Q.M.
Revoca la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3;
Revoca l’ammenda di € 100/00 e revoca l’inibizione del dirigente ZITA Emirjam;
Omologa la suddetta gara con il punteggio acquisito sul campo di 4-1 in favore del Trivignano;
Dispone non provvedersi all’incameramento della tassa reclamo.
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