COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CENTRALE DEL LATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CICULI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 2.12.2004 (Gara: CENTRALE DEL LATTE – PRIMA PORTA SAXA RUBRA del 28.11.2004 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CENTRALE DEL LATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CICULI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 2.12.2004 (Gara: CENTRALE DEL LATTE – PRIMA PORTA SAXA RUBRA del 28.11.2004 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che le circostanze addotte dalla reclamante, relativamente ad una pretesa ammissione di colpa da parte di altro giocatore, non trovano alcuna conferma nel referto arbitrale, ove invece si descrive il fatto con precisi riferimenti al calciatore incolpato; § rilevato per contro che il direttore di gara non è stato in grado di fornire alcun elemento relativamente all’elemento soggettivo dell’azione, e cioè se il gesto addebitato al calciatore CICULI MICHELE sia stato volontario o dovuto a negligente imperizia; § osservato pertanto che nel dubbio si deve adottare la decisione più favorevole nei confronti dell’incolpato e quindi la sanzione deve essere riconsiderata pur riconoscendo il comportamento sanzionabile; DELIBERA § di ridurre la squalifica da 4 a 2 gare effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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