COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ED ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 2-12-2004 GARA REAL ORIOLO – MANZIANA DEL 27-11-2004 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ED ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 2-12-2004 GARA REAL ORIOLO – MANZIANA DEL 27-11-2004 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE. Ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota protocollo 78/MZ/vi del 2-12-2004 ha annullato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Viterbo e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 15 del C.P. di Viterbo, in merito alla gara in epigrafe. Il competente Giudice Sportivo, in particolare, aveva comminato l’ammenda di € 100,00 alla società Real Oriolo, la squalifica del massaggiatore Giustini Alessandro della stessa società sino al 10-1-2005 ed aveva altresì adottato la sospensione cautelare della calciatrice GUARDALA BORER MAJA Elisabeth, capitano della squadra Real Oriolo, sino al 31-1-2005 “in attesa che fornisca il nome della giocatrice che nello spogliatoio dell’arbitro pronunciava frasi ingiuriose per il direttore di gara e gli organi federali”. La decisione annullata, in effetti, se può non prestarsi a censure relativamente alla squalifica (rectius inibizione) del massaggiatore Giustini Alessandro che ha effettivamente reiterato comportamenti irriverenti e scorretti nei confronti del direttore di gara, appare invece assolutamente abnorme per quanto attiene la sospensione cautelare a termine comminata alla calciatrice che svolgeva le funzioni di capitano. Appare evidente che il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo del combinato disposto dell’articolo 2 comma 2 e dell’articolo 15 del C.G.S. . La lettura coordinata delle due norme porta alla conclusione che nessuna responsabilità cosiddetta oggettiva può essere addossata al capitano della squadra quando si sia al di fuori di episodi di violenza nei confronti del direttore di gara, come nella specie dove si deve sanzionare il comportamento ingiurioso ed irriguardoso di una calciatrice rimasta ignota, e che la sospensione cautelare può essere comminata solo nei confronti di calciatori nei cui confronti siano incorsi accertamenti nell’ambito di un procedimento in corso, ipotesi che non attiene certo il caso che ci occupa. Infine la misura della multa deve essere adeguata all’ulteriore contestazione nei confronti della società che deve rispondere, essa si, oggettivamente anche del comportamento della calciatrice rimasta ignota erroneamente addebitato al capitano. In conclusione la Commissione Disciplinare, in esito al procedimento in epigrafe DELIBERA Ø di comminare al Sig. GIUSTINI ALESSANDRO (Real Oriolo) dirigente in funzione di massaggiatore la inibizione sino al 10-1-2005. Ø di comminare alla società Real Oriolo l’ammenda di € 125,00
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