COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria CENTRALE DEL LATTE – CRETONE 2000

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria CENTRALE DEL LATTE - CRETONE 2000 L'A.S. Cretone 2000 dopo aver preannunciato reclamo ha proposto rituale ricorso in ordine alla fine anticipata della gara in oggetto . La reclamante, oltre a denunciare una serie di fatti verificatisi durante il periodo di svolgimento della gara, pone all'attenzione essenzialmente l'episodio relativo all'espulsione del quinto calciatore della Soc. Cretone 2000 che ha determinato la sospensione anticipata dell' incontro. La ricorrente, nel proprio ricorso, fa presente che il dirigente ha immediatamente segnalato l'errore commesso all'arbitro, il quale inspiegabilmente confermava la decisione presa e si recava nello spogliatoio. Successivamente l'arbitro dichiarava al responsabile della squadra di casa di essersi momentaneamente dimenticato di notificare il provvedimento di espulsione del quinto calciatore. Alla luce di tutto sopra quanto esposto, chiede la ricorrente la ripetizione dell'incontro . L'arbitro,in un supplemento di rapporto,ha meglio specificato l'andamento dei fatti. Ha precisato il direttore di gara che mentre notificava l'espulsione del quarto calciatore della Soc. Cretone 2000 Rutili Giuliano,sopraggiungeva l'altro atleta della stessa squadra Pompei Angelo che lo offendeva per cui il direttore di gara, che già aveva alzato il cartellino rosso, li espelleva entrambi, notificando loro il provvedimento. Ed é per questo provvedimento di doppia espulsione che la Soc. Cretone 2000 si veniva a trovare con sei calciatori disponibili in campo, numero non sufficiente per proseguire l'incontro, per cui l'arbitro ne decretava la fine anticipata. Appare evidente che a questo punto non sono accoglibili le motivazioni esposte dalla Soc. Cretone 2000 in ordine alla richiesta di ripetizione dell'incontro oggetto del presente ricorso. Tra l'altro come già detto in altre occasioni in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l'arbitro nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell'art. 31 del C.G.S., il contenuto di quest'ultimo che é da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Preso atto altresì dei provvedimenti disciplinari di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 16-12-2004; si decide: a) di respingere il reclamo presentato dall'A.S. Cretone 2000; b) infliggere alla Soc. Cretone 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-4 (risultato acquisito sul campo). La tassa reclamo si incamera.
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