COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA ROMA OTTO T.M. – BORGHESIANA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA ROMA OTTO T.M. - BORGHESIANA La Pol. Borghesiana, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso nei termini avverso la regolarita' di svolgimento della gara in oggetto. Sostiene la ricorrente che la squadra di casa oltre ad aver effettuato tre sostituzioni regolamentari durante l'incontro sostituiva il guardalinee di parte, allontanato dall'arbitro, con un calciatore della panchina, effettuando quindi complessivamente quattro sostituzioni. Precisa quindi la Pol. Borghesiana che la Soc. Roma Otto ha disatteso il contenuto della norma che stabilisce, durante la gara, solamente l'effettuazione di tre sostituzioni. Per tale motivo chiede la ricorrente l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 del C.G.S. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante in effetti risulta quanto riferisce la Pol. Borghesiana nel proprio ricorso. Va comunque preliminarmente precisato che il guardalinee di parte allontanato dal recinto di gioco per infrazione puo' essere sostituito da altra persona fornita dei requisiti richiesti cioe' da un calciatore o da un tecnico tesserato, ovvero da un dirigente che risulti regolarmente in carica. L'utilizzazione pertanto di un calciatore della panchina a svolgere la funzione di collaboratore dell'arbitro, allorche' questi viene allontanato, prescinde dalle altre sostituzioni di calciatori che, durante la gara, ovviamente complessivamente non possono superare il numero di tre. Va ulteriormente precisato che la funzione di guardalinee di parte va considerata, solo ai fini disciplinari, partecipazione alla gara unicamente per l'irrogazione di sanzioni personali. Detto cio' non appaiono, a parere di questo organo giudicante, assumibili le rimostranze avanzate dalla Pol. Borghesiana con il presente ricorso e che pertanto l'incontro stesso puo' ritenersi regolare nel suo svolgimento e conclusione. Visto pertanto l'art. 12 del C.G.S., si decide: a ) di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Roma Otto - Borghesiana 3-2. La tassa reclamo si incamera.
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