COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – REAL TURANIA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA - REAL TURANIA CALCIO L'A.S. Real Turania Calcio, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso nei termini, avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto, per aver l'arbitro ammesso al gioco, in contrasto con le norme regolamentari, durante l'incontro, due calciatori della Pol. Agosta, indossanti maglia di gioco senza numero sul dorso, eludendo pertanto la certezza dell'individuazione dei calciatori subentrati da parte dell'arbitro stesso. Ciò a parere dell'A.S. Real Turania Calcio, ha inficiato la regolarità della gara stessa e chiede quindi che vengano adottati i relativi provvedimenti al riguardo. L'arbitro in un supplemento di rapporto appositamente redatto ha meglio specificato l'andamento dei fatti. Precisa in tale documento il direttore di gara, che al 31' del s.t. la Pol. Agosta sostituisce il calciatore indicato in distinta con il n. 7 RENZETTI Francesco, con il calciatore senza numero sulla maglia MASSIMI Emanuele, regolarmente identificato prima dell'inizio della gara. Al 39' del s.t. la predetta società Pol. Agosta sostituisce il calciatore indicato in distinta con il n. 10 RENZETTI Giuseppe con il portiere di riserva indicato in distinta con il n. 12 PONZANI Valerio, il quale dovendo prendere parte al gioco come calciatore di movimento, indossava anch'egli una maglia rovesciata. Precisa però sempre l'arbitro nel supplemento di rapporto, che comunque i due calciatori, in precedenza identificati, erano ben distinguibili per i loro tratti somatici. Da tutto ciò ne consegue che, avendo avuto l'arbitro la certezza che tutti i calciatori avevano titolo legittimo a partecipare alla gara in quanto regolarmente identificati, si può ragionevolmente concludere che le motivazioni esposte dall'A.S. Real Turania Calcio non siano assimibili e che l'incontro pertanto possa considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione. Visto quindi l'art. 12 del C.G.S., si decide a) di respingere il reclamo proposto dall'A.S. Turania Calcio, confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Pol. Agosta-Real Turania 3-1. b) di comminare alla Pol. Agosta l'ammenda di euro 50,00 per aver fatto partecipare alla gara calciatori sprovvisti del prescritto numero di maglia. La tassa viene incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it