COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SONNINO AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 10.12.2004 (Gara: SONNINO – FORMIA del 4.12.2004 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SONNINO AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 10.12.2004 (Gara: SONNINO – FORMIA del 4.12.2004 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati atti ufficiali; § rilevato che il direttore di gara ha sospeso la stessa al 32’ del secondo tempo a seguito di una aggressione messa in atto da calciatori del SONNINO nei confronti di calciatori avversari da cui scaturiva, secondo la testuale versione resa dall’arbitro, una rissa che vedeva coinvolti numerosi calciatori del SONNINO; § ritenuto che l’arbitro, pur avendo identificato due calciatori del SONNINO, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, né ha tentato in alcun modo di far riprendere l’incontro e di sedare quello che lui stesso definisce “parapiglia”; § osservato che, al di là della soggettiva percezione dell’arbitro, non appaiono sussistenti le condizioni che imponessero lo sospensione della gara che, lo si ricorda, deve essere giustificata dall’assoluta impossibilità di proseguirla o per carenza del numero minimo di calciatori, o per il concreto ed imminente pericolo per l’incolumità dell’arbitro ed, infine, per la sopravvenuta inidoneità dell’arbitro a condurla al termine; § osservato infine che l’ammenda a carico della Società appare eccessiva rispetto agli occorsi, pur essendo evidente che la responsabilità dell’accesso allo spogliatoio arbitrale di persona non autorizzata ricade sulla Società ospitante; DELIBERA § di annullare la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara comminata alla POL. SONNINO, ordinando la ripetizione della gara, mandando alla segreteria del competente Comitato per gli adempimenti conseguenti; § di ridurre l’ammenda alla Società SONNINO da € 200,00 ad € 100,00. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it