COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONINI WALTER (TESS. FOOTSAL TORRINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 9/12/04 ( Gara: Footsal Torrino – Folgarella 2000 del 3/12/04 – Camp. C 5 “D” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONINI WALTER (TESS. FOOTSAL TORRINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 9/12/04 ( Gara: Footsal Torrino – Folgarella 2000 del 3/12/04 - Camp. C 5 “D” ) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udito, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva: A motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto di non aver mai avuto l’intenzione di colpire l’Arbitro con un pugno alla mano, né tanto meno al volto, ma di aver soltanto “allungato” la mano destra, con veemenza, per togliere il cartellino rosso dalla mano dell’Arbitro; gesto questo, causato dalla rabbia per aver subito un espulsione ritenuta troppo severa. Il calciatore ha inoltre escluso che dal suo gesto siano derivate conseguenze fisiche per l’Arbitro, prova ne sia che quest’ultimo non aveva avuto bisogno di cure mediche, e che l’incontro non aveva subito, a tal riguardo, alcuna interruzione. Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, nonché la cartella clinica del Pronto Soccorso, ritiene che le considerazioni addotte dal reclamante risultino, per taluni profili, assumibili. Ed, in effetti, per quanto concerne il colpo ricevuto dall’Arbitro, quest’ultimo afferma che il calciatore Antonini gli avrebbe sferrato un pugno, colpendolo alla mano sinistra (“che avevo istintivamente portato di fronte al viso”) ed al capo. L’Arbitro precisa inoltre che la sua mano avrebbe avuto l’effetto di deviare la traiettoria del pugno “che altrimenti mi avrebbe colpito in pieno volto”. Il Direttore di Gara ha poi riferito che il colpo ricevuto lo aveva fatto indietreggiare di circa due metri e “mi faceva abbassare fino a toccare terra con la mano e con un ginocchio”; il colpo gli aveva inoltre fatto cadere a terra il taccuino e il fischietto, provocandogli un intenso dolore alla mano sinistra e al capo “che perdurava per molte ora dopo il termine della gara”. L’Arbitro ha precisato, infine, che detto episodio non aveva in alcun modo influito sul clima disteso della gara, che egli aveva portato a termine regolarmente. Così descritti i fatti nel rapporto arbitrale, occorre rilevare innanzitutto che appaiono eccessive le conseguenze fisiche lamentate dall’Arbitro, alla luce di quanto invece accertato, circa due ore dopo l’incontro, presso il Pronto Soccorso dell’Università Cattolica. La visita ortopedica dava infatti i seguenti esiti : “ III° dito mano sinistra: non tumefazione, non deficit di articolarità, non dolore ”, sicché veniva diagnosticata una “lieve contusione alla mano sinistra, con prognosi di gg. 1 uno”. Il colpo ricevuto dall’Arbitro non può quindi ritenersi così violento come indicato nel referto, un pugno inferto sulla mano in maniera così violenta, da colpire anche il capo dell’Arbitro, facendolo indietreggiare e addirittura inginocchiare, avrebbe infatti dovuto causare gravi conseguenze fisiche, (tumefazioni, dolore, deficit articolare), che sarebbero state sicuramente rilevate, in occasione della visita presso il Pronto Soccorso. Occorre inoltre rilevare che lo stesso Direttore di Gara non riferisce di avere avuto bisogno, al momento, di cure mediche, ed infatti l’incontro, come risulta dai tempi di recupero, non ha subito a tal riguardo alcuna interruzione. Alla luce delle suddette considerazioni, può quindi ritenersi che il gesto veemente del calciatore, il quale con una “manata” ha tentato di togliere il cartellino rosso dalla mano dell’ Arbitro, sia stato da quest’ultimo istintivamente interpretato, come un tentativo di colpirlo al volto. Sta di fatto, che il colpo inferto dal calciatore ha raggiunto la mano dell’Arbitro, facendogli cadere taccuino e fischietto, e che pertanto non può ritenersi comprovato con certezza che il colpo fosse invece diretto al viso, come ritenuto dall’arbitro. Ciò precisato, e ribadita tuttavia l’assoluta intollerabilità del gesto compiuto dal calciatore, gesto di natura aggressiva che merita, in ogni caso, una severa ed adeguata sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ANTONINI WALTER dal 31/12/2008 al 30/9/2005. La tassa di reclamo va restituita.
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