COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. LA STORTA OSTERIA NUOVA AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 2.12.2004 (Gara: LA STORTA OSTERIA NUOVA – ISOLA FARNESE del 28.11.2004 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. LA STORTA OSTERIA NUOVA AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 - 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 2.12.2004 (Gara: LA STORTA OSTERIA NUOVA – ISOLA FARNESE del 28.11.2004 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § con decisione del 2.12.2004, il Giudice Sportivo infliggeva alla Società LA STORTA O.N. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 accogliendo il reclamo proposto dalla Società A.S.I. ISOLA FARNESE. § Quest’ultima addiceva che la compagine avversaria aveva sostituito un calciatore nato nel 1983 (PIERONI SIMONE) con altro nato nel 1978 (CERTELLI FRANCESCO) contravvenendo alla norma che impone di impiegare per tutta la gara un elemento del 1983. Ne consegue, a parere del Giudice Sportivo, che trova applicazione, nel caso, l’art. 12 comma 5 del C.G.S.. § Interpone a sua volta reclamo la Soc. LA STORTA OSTERIA NUOVA affermando che il PIERONI (n.7) è stato sostituito dal calciatore BONCALDO ALBERTO (n. 16) e non dal giocatore CERTELLI FRANCESCO (n. 15) come erroneamente riportato dall’arbitro sul referto di gara. § Lo stesso, sentito dal Giudice Sportivo, ha confermato in toto il proprio referto, per cui non si ritiene di disporre una sua nuova audizione. § Allo stato, questa Commissione, ha inteso acquisire agli atti la relazione dell’Osservatore Arbitrale, dalla quale risulta che il giocatore entrato in campo in sostituzione del giocatore PIERONI era proprio il n. 15 e cioè il giocatore CERTELLI FRANCESCO. § D’altronde la Società ricorrente, sentita nella persona del delegato del Presidente, ha solamente e sostanzialmente confermato il suo ricorso, non adducendo alcunché che possa invalidare sul piano fattuale, la prospettazione della vicenda, quale risulta chiaramente dagli atti, né può affidarsi alcun rilievo probatorio all’articolo comparso sul “Corriere Laziale” del 30.11.2004, prodotto dalla Società reclamante. § Tanto premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA § di respingere il ricorso e di confermare, per l’effetto, la decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. § La tassa reclamo va incamerata.
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